Art. 2. Disposizione concernente i debiti fuori bilancio 1. Gli enti locali possono provvedere sino al 31 dicembre 1996 al riconoscimento e al finanziamento, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente al 13 giugno 1990 la cui conoscenza e' intervenuta dopo il 15 luglio 1991.