Art. 2.
          Disposizione concernente i debiti fuori bilancio
  1.  Gli  enti locali possono provvedere sino al 31 dicembre 1996 al
riconoscimento  e  al  finanziamento,  ai  sensi dell'articolo 37 del
decreto  legislativo  25  febbraio  1995,  n.  77,  dei  debiti fuori
bilancio  maturati  anteriormente al 13 giugno 1990 la cui conoscenza
e' intervenuta dopo il 15 luglio 1991.