Art. 3. Disposizioni tributarie 1. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, gli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni. La presente disposizione si applica agli atti pubblici formati ed agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nell'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: "all'intendenza di finanza" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione regionale delle entrate, sezione staccata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale e' dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale e' prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento e' notificato.". 3. Il termine per la formazione e la consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno 1994 e' differito al 30 giugno 1996. Per la formazione e la consegna dei predetti ruoli relativi all'anno 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993 come modificato dal comma 2. 4. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, da ultimo differito al 31 gennaio 1996 con l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 444 del 1995, e' ulteriormente differito al 31 ottobre 1996; la relativa delibera ha effetto dal 1997. 5. Per l'anno 1996, i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 1993, per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1996, sono prorogati al 31 marzo 1996. E' conseguentemente prorogato di trenta giorni il termine entro il quale il concessionario del servizio deve versare al comune l'ammontare delle riscossioni e la quota del minimo garantito. 6. Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' sostituito dal seguente: " 2. Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, il comune puo' procedere al rinnovo della concessione; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo, che devono essere migliorative per il comune.". 7. Il comma 90 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' abrogato. 8. All'articolo 3, comma 38, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni contenute nel secondo periodo, del comma 31, non si applicano qualora gli enti pubblici territoriali o gli organi degli stessi ancorche' dotati di personalita' giuridicata, ovvero i soggetti che esplicano attivita' di smaltimento in base a concessione o appalto pubblico non abbiano corrisposto il tributo al soggetto passivo e sempreche' quest'ultimo abbia versato detto tributo entro il 30 novembre 1996.".