Art. 3.
                       Disposizioni tributarie
  1.  Sono  esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, gli incrementi
di  valore  degli  immobili  alienati a titolo oneroso dai comuni. La
presente  disposizione  si applica agli atti pubblici formati ed agli
atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati  a  decorrere  dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  2.   Nell'articolo   72,   comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo  15  novembre 1993, n. 507, le parole da: "all'intendenza
di  finanza"  fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "alla Direzione regionale delle entrate, sezione staccata,
a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale e'
dovuto  il  tributo  e,  in  caso  di liquidazione in base a denuncia
tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso
del  quale  e'  prodotta  la  predetta  denuncia  ovvero  l'avviso di
accertamento e' notificato.".
  3.  Il  termine  per la formazione e la consegna dei ruoli relativi
alla  tassa  per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per
l'anno  1994  e'  differito al 30 giugno 1996. Per la formazione e la
consegna  dei  predetti  ruoli relativi all'anno 1995 si applicano le
disposizioni  dell'articolo  72,  comma 1, del decreto legislativo n.
507 del 1993 come modificato dal comma 2.
  4.  Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2,
del  decreto  legislativo  n. 507 del 1993, da ultimo differito al 31
gennaio  1996 con l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 444 del
1995,  e'  ulteriormente  differito  al  31 ottobre 1996; la relativa
delibera ha effetto dal 1997.
  5.   Per   l'anno   1996,   i  termini  previsti,  rispettivamente,
dall'articolo  8, comma 3, e dall'articolo 50 del decreto legislativo
n.  507  del  1993,  per  il  versamento  dell'imposta comunale sulla
pubblicita'  e  del  diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa
per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche,
aventi  scadenza entro il 31 gennaio 1996, sono prorogati al 31 marzo
1996. E' conseguentemente prorogato di trenta giorni il termine entro
il  quale  il  concessionario  del  servizio  deve  versare al comune
l'ammontare delle riscossioni e la quota del minimo garantito.
  6.  Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e' sostituito dal seguente:
    "  2.  Accertata  la  sussistenza  di ragioni di convenienza e di
pubblico  interesse,  il  comune  puo'  procedere  al  rinnovo  della
concessione;  a  tal  fine il concessionario deve presentare apposita
istanza  almeno  sei  mesi  prima  della  scadenza  della concessione
indicando   le   condizioni   per   il  rinnovo,  che  devono  essere
migliorative per il comune.".
  7.  Il  comma  90  dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' abrogato.
  8.  All'articolo 3, comma 38, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e'  aggiunto  in fine il seguente periodo: "Le disposizioni contenute
nel  secondo periodo, del comma 31, non si applicano qualora gli enti
pubblici  territoriali  o gli organi degli stessi ancorche' dotati di
personalita'  giuridicata,  ovvero i soggetti che esplicano attivita'
di  smaltimento  in base a concessione o appalto pubblico non abbiano
corrisposto  il tributo al soggetto passivo e sempreche' quest'ultimo
abbia versato detto tributo entro il 30 novembre 1996.".