Art. 4. Denuncia ai fini ICIAP 1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 3, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Se negli anni successivi a quello per il quale e' presentata la denuncia di cui al comma 1 non intervengono variazioni in ordine al tipo di attivita' esercitata o alla classe di superficie di appartenenza o al reddito di riferimento ovvero se la variazione riguarda solo il reddito di riferimento, puo' essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta; in tal caso, l'attestato di versamento, debitamente redatto, vale come denuncia ad ogni effetto."; b) nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "deve essere notificato", sono inserite le seguenti: "anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento"; c) nell'articolo 4, comma 7, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, o dal versamento dell'imposta ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 3, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni;". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'anno 1996.