Art. 4.
                       Denuncia ai fini ICIAP
  1.   Al   decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 3, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Se  negli  anni  successivi  a  quello  per  il  quale  e'
presentata  la denuncia di cui al comma 1 non intervengono variazioni
in ordine al tipo di attivita' esercitata o alla classe di superficie
di  appartenenza  o al reddito di riferimento ovvero se la variazione
riguarda  solo  il  reddito  di  riferimento,  puo' essere effettuato
soltanto  il  versamento  dell'imposta;  in  tal caso, l'attestato di
versamento,   debitamente   redatto,   vale  come  denuncia  ad  ogni
effetto.";
    b) nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "deve
essere  notificato",  sono inserite le seguenti: "anche a mezzo posta
mediante raccomandata con avviso di ricevimento";
    c)  nell'articolo  4,  comma 7, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
    "  a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
presentazione  della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base
dei  dati  e  degli  elementi  direttamente desumibili dalla denuncia
stessa,  o  dal  versamento  dell'imposta  ai  sensi  del comma 2-bis
dell'articolo  3,  ovvero  entro il termine di cui alla lettera b) in
caso di contestazione di dette liquidazioni;".
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 hanno effetto a decorrere
dall'anno 1996.