Art. 5. Emissione di prestiti obbligazionari 1. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che agli enti locali ivi previsti e' consentito emettere prestiti obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri; a tal fine la delibera di approvazione del prestito deve prevedere l'obbligo della copertura del rischio di cambio ed attestare che il costo effettivo sopportato dall'ente non e' superiore al rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato emessi sul mercato interno, aumentato di un punto, secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato articolo 35.