Art. 5.
                Emissione di prestiti obbligazionari
  1. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni,  si  interpreta  nel  senso  che  agli enti locali ivi
previsti  e'  consentito  emettere  prestiti  obbligazionari anche in
valuta  e  sui mercati esteri; a tal fine la delibera di approvazione
del  prestito deve prevedere l'obbligo della copertura del rischio di
cambio  ed  attestare che il costo effettivo sopportato dall'ente non
e'  superiore  al rendimento lordo dei corrispondenti titoli di Stato
emessi  sul  mercato  interno,  aumentato di un punto, secondo quanto
stabilito dal comma 6 del citato articolo 35.