Art. 6. Proroga dei termini 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996 degli enti locali previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 444 del 1995 e' prorogato al 29 febbraio 1996. E' altresi' differito al 31 maggio 1996 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996. 2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996, e comunque non oltre il 29 febbraio 1996, gli enti locali possono effettuare mensilmente spese, per ciascun capitolo, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 3. Gli enti locali che non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno 1996 entro il termine previsto al comma 1 ed ai quali si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, sono autorizzati, fino a quando dura l'inadempienza, ad effettuare le spese per le quali sussistono obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge. L'effettuazione delle spese e' consentita in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nei predetti stanziamenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 4. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, e' prorogato al 31 gennaio 1996. 5. Allo scopo di consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e lo svolgimento di altri servizi istituzionali, il Ministero dell'interno e' autorizzato a prorogare con effetto dal 1 gennaio 1996 e per il periodo massimo di dodici mesi il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del competente centro elaborazione dati, con imputazione dell'onere sul corrispondente capitolo di bilancio del proprio stato di previsione della spesa, in deroga all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche' all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. 6. Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilita' degli enti locali previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995, prorogato al 30 giugno 1996 dal decreto-legge n. 444 del 1995, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997. 7. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e' prorogato al 31 dicembre 1996; il termine per la definitivita' degli atti previsto dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge e' prorogato al 30 novembre 1996. 8. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a totale carico dello Stato, relativi all'esercizio 1992, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1996.