Art. 6.
                         Proroga dei termini
  1.  Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1996
degli  enti  locali previsto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 444
del  1995  e' prorogato al 29 febbraio 1996. E' altresi' differito al
31  maggio  1996  il  termine  previsto per deliberare le tariffe, le
aliquote  d'imposta  e  le  variazioni  dei  limiti  di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1996.
  2.  In  deroga  a  quanto  disposto  dall'articolo  5, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  77  del  1995,  sino  all'approvazione  del
bilancio  di  previsione  per l'anno 1996, e comunque non oltre il 29
febbraio  1996, gli enti locali possono effettuare mensilmente spese,
per  ciascun capitolo, in misura non superiore ad un dodicesimo delle
somme  previste  nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle
spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi.
  3.  Gli  enti  locali  che  non  hanno  deliberato  il  bilancio di
previsione per l'anno 1996 entro il termine previsto al comma 1 ed ai
quali si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77
del  1995,  sono  autorizzati,  fino a quando dura l'inadempienza, ad
effettuare  le  spese  per  le  quali  sussistono  obblighi  speciali
tassativamente  regolati  dalla legge. L'effettuazione delle spese e'
consentita in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme  previste nei predetti stanziamenti, con esclusione delle spese
tassativamente  regolate  dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi.
  4.   Il   termine   per   l'emanazione   del  regolamento  previsto
dall'articolo  114  del  decreto  legislativo  n.  77  del  1995, per
l'approvazione  dei  modelli  relativi  all'ordinamento finanziario e
contabile, e' prorogato al 31 gennaio 1996.
  5. Allo scopo di consentire la tempestiva erogazione dei contributi
erariali   agli  enti  locali  e  lo  svolgimento  di  altri  servizi
istituzionali,  il  Ministero dell'interno e' autorizzato a prorogare
con  effetto  dal  1  gennaio 1996 e per il periodo massimo di dodici
mesi il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche
del  competente  centro elaborazione dati, con imputazione dell'onere
sul   corrispondente  capitolo  di  bilancio  del  proprio  stato  di
previsione  della  spesa,  in  deroga  all'articolo  6 della legge 24
dicembre  1993,  n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge
23  dicembre  1994,  n.  724,  nonche'  all'articolo  14  del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come modificato dal decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
  6.  Il  termine  per  l'adeguamento dei regolamenti di contabilita'
degli  enti locali previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo
n.  77 del 1995, prorogato al 30 giugno 1996 dal decreto-legge n. 444
del 1995, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997.
  7.   Il   termine   previsto  dal  comma  3  dell'articolo  10  del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  dicembre  1995, n. 539, e' prorogato al 31 dicembre
1996;  il  termine per la definitivita' degli atti previsto dal primo
periodo  del  comma  5 dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge e'
prorogato al 30 novembre 1996.
  8.  I  mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1
luglio  1986,  n.  318,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1986,  n.  488,  per  i  comuni  con popolazione fino a 5.000
abitanti  a  totale  carico dello Stato, relativi all'esercizio 1992,
possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1996.