Art. 7. Destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con provvedimento amministrativo del Ministero dell'interno. 2. Le somme esuberanti sono destinate per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per cento alla provincia di Lecco. 3. Le somme spettanti allo Stato sono versate in apposito capitolo di entrata e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'interno. 4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge n. 444 del 1995 e' soppressa.