Art. 7.
                      Destinazione dei proventi
              della casa da gioco di Campione d'Italia
  1.  A  decorrere dal 1 gennaio 1996, i proventi della casa da gioco
di  Campione  d'Italia  sono  destinati  in via prioritaria al canone
dovuto  al  gestore,  ai  prelievi  fiscali  ed  al finanziamento del
bilancio   del  comune  di  Campione  d'Italia,  tenute  presenti  le
particolari  condizioni  geopolitiche  e  le esigenze di sviluppo. La
quota  dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione
diretta,  le  spese  di gestione della casa da gioco sono determinate
con provvedimento amministrativo del Ministero dell'interno.
  2.  Le  somme  esuberanti  sono  destinate per il 50 per cento allo
Stato  per  il  finanziamento  del  fondo  nazionale speciale per gli
investimenti,  ai  sensi  dell'articolo 42 del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n. 504, per il 34 per cento alla provincia di Como e
per il 16 per cento alla provincia di Lecco.
  3.  Le somme spettanti allo Stato sono versate in apposito capitolo
di  entrata e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad
apposito capitolo del Ministero dell'interno.
  4.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  3,  comma  18-bis, del
decreto-legge n. 444 del 1995 e' soppressa.