Art. 10.
                             Assunzioni
  1.  In  deroga  a  quanto  disposto dall'articolo 22 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione delle dotazioni
organiche previa verifica dei canchi di lavoro, l'Azienda autonoma di
assistenza  al  volo per il traffico aereo generale e' autorizzata ad
assumere personale operativo.
  2.  In  deroga  a  quanto disposto dall'articolo 3, comma 23, della
legge  24  dicembre  1993, n. 537, e dall'articolo 25, comma 1, della
legge  23  dicembre 1994, n. 724, l'Azienda autonoma di assistenza al
volo  per  il  traffico  aereo  generale  puo' instaurare, fino al 31
dicembre  1997  e  nel  limite  di ottanta unita' da impiegare in via
prioritaria  per  le  attivita'  di  formazione, rapporti di lavoro a
tempo determinato, la cui disciplina verra' definita al momento della
loro  accensione,  per  periodi non superiori ad un anno, rinnovabili
una  sola  volta, con personale gia' dipendente dall'Azienda stessa e
dall'Aeronautica militare e in possesso delle necessarie abilitazioni
e  dei  requisiti di idoneita' psico-fisica, con eta' non superiore a
57   anni   all'atto   dell'instaurarsi  del  predetto  rapporto.  Il
trattamento  retributivo  e' costituito dal trattamento di quiescenza
gia'  in  godimento, compresa l'indennita' integrativa speciale, e da
un  compenso  aggiuntivo  fino  al  raggiungimento della retribuzione
complessiva  del personale in servizio di pari livello, anzianita' ed
impiego,  tenendo  conto  che  il  trattamento stesso non comporta la
riliquidazione  della  pensione e non da' diritto alla corresponsione
dell'indennita' di fine rapporto.