Art. 11.
                       Fondo di produttivita'
  1.  L'AAAVTAG e' autorizzata ad istituire, in via straordinaria per
gli  anni 1994-1997, un "Fondo di compensazione per la produttivita'"
con  una dotazione di 10 miliardi di lire, per compensare la maggiore
produttivita'  offerta,  da  erogare  ai  dipendenti  secondo criteri
definiti   previo   confronto   con   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale.
  2.  A  seguito  della trasformazione in ente pubblico economico, il
predetto  Fondo  potra'  essere  incrementato  con  ulteriori risorse
dell'Ente, derivanti da economie di bilancio conseguenti alle maggori
entrate  per  l'incremento dei voli. Il corrispettivo per l'ulteriore
produttivita'  intervenuta,  nonche'  i criteri di erogazione di tali
ulteriori   risorse   saranno   definiti   previo  confronto  con  le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  a  livello
aziendale.