Art. 3. Organi dell'Ente 1. Sono organi dell'Ente: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovraintende al suo funzionamento e svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo statuto; e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ed e' scelto tra soggetti aventi particolari capacita' ed esperienza riferite al trasporto aereo e all'aviazione. Sono sentite le commissioni parlamentari competenti per materia ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ed aventi particolari capacita' tecniche in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, con riferimento al trasporto aereo, al settore economico o a quello amministrativo. 4. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti che non prestino e che non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'AAAVTAG, durano in carica fino alla data di trasformazione dell'Ente in societa' per azioni e possono essere confermati presso quest'ultima. Con i decreti di nomina sono stabiliti i rispettivi emolumenti, sentito il Ministro del tesoro. 5. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'Ente, a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente e' designato dal Ministro del tesoro.