Art. 3.
                          Organi dell'Ente
  1. Sono organi dell'Ente:
    a) il presidente;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il collegio dei revisori dei conti.
  2.   Il   presidente   ha   la   rappresentanza  legale  dell'Ente,
sovraintende  al  suo  funzionamento  e svolge i compiti che gli sono
attribuiti  dallo  statuto;  e'  nominato  con decreto del Presidente
della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata  su  proposta  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dei trasporti e della navigazione, ed e'
scelto  tra  soggetti  aventi  particolari  capacita'  ed  esperienza
riferite   al  trasporto  aereo  e  all'aviazione.  Sono  sentite  le
commissioni  parlamentari competenti per materia ai sensi della legge
24 gennaio 1978, n. 14.
  3.  Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da
quattro  membri  nominati  con  decreto  del Ministro dei trasporti e
della   navigazione  ed  aventi  particolari  capacita'  tecniche  in
relazione  ai  compiti  istituzionali  dell'Ente,  con riferimento al
trasporto aereo, al settore economico o a quello amministrativo.
  4.  Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione sono
scelti  tra  soggetti  che  non  prestino  e che non abbiano prestato
servizio  alle  dipendenze  dell'AAAVTAG,  durano in carica fino alla
data  di  trasformazione  dell'Ente  in societa' per azioni e possono
essere  confermati  presso quest'ultima. Con i decreti di nomina sono
stabiliti i rispettivi emolumenti, sentito il Ministro del tesoro.
  5.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  esplica  il  controllo
sull'attivita'  dell'Ente, a norma degli articoli 2397 e seguenti del
codice  civile,  e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti,
nominati  per tre anni con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione,  che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il
compenso  spettante ai singoli componenti. Il presidente e' designato
dal Ministro del tesoro.