Art. 4. S t a t u t o 1. Lo statuto dell'Ente e' deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e per la funzione pubblica. Esso definisce i servizi e le attivita' dell'Ente e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente; indica inoltre i principi relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonche' gli atti da trasmettere al Ministero dei trasporti e della navigazione e quelli da sottoporre ad approvazione ministeriale.