Art. 4.
                            S t a t u t o
  1.  Lo statuto dell'Ente e' deliberato, su proposta del presidente,
dal  consiglio  di  amministrazione  ed  e' approvato con decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  del  tesoro,  della difesa e per la funzione pubblica. Esso
definisce  i  servizi  e le attivita' dell'Ente e le competenze degli
organi  in  relazione  alle  esigenze  di  amministrazione dell'Ente;
indica   inoltre   i   principi  relativi  all'organizzazione  ed  al
funzionamento dell'Ente, nonche' gli atti da trasmettere al Ministero
dei   trasporti  e  della  navigazione  e  quelli  da  sottoporre  ad
approvazione ministeriale.