Art 8.
                              Personale
  1.   L'Ente  succede  nei  rapporti  di  lavoro  con  i  dipendenti
dell'AAAVTAG  alle  condizioni  economiche  e  normative  vigenti  al
momento  della trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti
dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.
  2.  Il  rapporto  di  lavoro  del personale dipendente dall'Ente e'
disciplinato  dalle  norme  di diritto privato e dalla contrattazione
collettiva di lavoro.
  3.  Le  controversie  concernenti  il rapporto di lavoro di diritto
privato  con  l'Ente  sono  devolute  alla  giurisdizione del giudice
ordinario.
  4.  L'Ente  puo'  avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura dello
Stato.
  5. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente
pubblico   economico  sono  iscritti  all'assicurazione  obbligatoria
gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai
sensi dell'articolo 2120 del codice civile.
  6.  I  dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente
pubblico  economico  mantengono  il regime pensionistico e, fino alla
data  di  trasformazione  dell'Ente  in  societa'  per azioni, quello
relativo  all'indennita'  di buonuscita secondo le regole vigenti per
il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro il 30 giugno 1996
i  predetti  dipendenti  possono  esercitare  opzione  per  il regime
pensionistico  cui  e'  iscritto  il  personale di cui al comma 5; si
applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
  7.  Sono convalidate a tutti gli effetti le posizioni giuridiche ed
economiche  attribuite  al  personale  dell'AAAVTAG  in sede di primo
inquadramento intervenuto nell'anno 1983 e quelle attribuite in forza
degli  accordi  applicativi  del  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro  1988-1990, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  in  data  20  ottobre  1988, intervenuti tra l'AAAVTAG e le
organizzazioni  sindacali in data 12-14 novembre 1988, 29 aprile 1989
e 3 aprile 1990.