Art. 3.
                             Condizioni
  1. Gli interventi finanziari del Tesoro di cui all'articolo 1  sono
condizionati:
    a)  all'accertamento,  entro  il 30 giugno 1996, della situazione
patrimoniale del Banco di Napoli alla data del 31  marzo  1996  e  ai
relativi provvedimenti di adeguamento del capitale sociale;
    b)  alla  deliberazione,  entro il 30 giugno 1996, da parte degli
organi  amministrativi   del   Banco,   di   un   idoneo   piano   di
ristrutturazione,   da  elaborare  con  l'ausilio  di  un  consulente
specializzato, scelto  dal  Tesoro  con  le  modalita'  di  cui  agli
articoli 1 e 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, da sottoporre
all'approvazione della  Banca  d'Italia  e  conforme  all'ordinamento
comunitario, e che individui i criteri, i tempi e le modalita' per il
risanamento  patrimoniale  ed economico e per la ristrutturazione del
Banco e del gruppo e ne definisca le strategie gestionali;
    c) all'intervenuta stipulazione, non oltre il 31 luglio 1996,  di
accordi sindacali che comportino la diminuzione, entro il 31 dicembre
1997,  del  costo del lavoro, anche attraverso la riduzione del costo
unitario ai livelli medi nazionali del settore del credito,  compresa
la  revisione  dei  regimi  pensionistici integrativi, incluso quello
destinato a realizzare la garanzia di cui alla lettera c) del comma 3
dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e all'articolo  4
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. In sede di accordi,
potra'  essere  adottato  anche  il regime di cui alla lettera a) del
comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21  aprile  1993,  n.
124.  Detti  accordi,  stipulati  dalle associazioni sindacali di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970,  n.  300,  sono  efficaci
anche se in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo,
nei confronti di tutti gli interessati;
    d)  agli  interventi finanziari di cui al comma 2 dell'articolo 1
accompagnati  da  impegni  a  partecipare  alla  dismissione  di  cui
all'articolo  5,  secondo  quanto  previsto  con apposito decreto del
Ministro del tesoro.
  2. In pendenza delle condizioni di cui  al  comma  1,  il  prestito
obbligazionario  sottoscritto  dalla Cassa depositi e prestiti verra'
rilevato dal Tesoro entro il  15  giugno  1996  e  convertito  in  un
prestito   subordinato   alle  medesime  condizioni  di  tasso.  Tale
conversione e' subordinata alla concessione in favore del Tesoro  del
pegno,  con  diritto  di  voto,  delle  azioni del Banco di Napoli di
proprieta' dell'azionista di maggioranza, ovvero al conferimento,  in
favore  del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per piu' assemblee
e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto  di  voto
relativo alle azioni del Banco di Napoli di proprieta' dell'azionista
di  maggioranza,  al  fine  di consentire al Tesoro di disporre della
maggioranza  dei  diritti  di  voto  nelle  assemblee  che   verranno
convocate  per  le  operazioni  sul capitale sociale e per il rinnovo
degli organi ai sensi degli articoli 1  e  3  del  presente  decreto.
Convertito  il  prestito,  il Ministro del tesoro provvede, anche con
apposito atto amministrativo, al rinnovo dei componenti degli  organi
societari  del  Banco,  anche  al  fine  di  agevolare gli interventi
finanziari delle banche e degli altri investitori  istituzionali  che
abbiano  assunto  i  relativi  impegni.  Il  prestito subordinato e i
relativi  interessi  maturati  saranno  utilizzati  dal Tesoro per la
sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui all'articolo 1.
  3. Relativamente alle pensioni integrative, alle quote di  pensione
ed  alle  pensioni  sostitutive,  a  carico  del  Banco  di Napoli, i
meccanismi perequativi, comunque previsti, rimangono  temporaneamente
sospesi,    ricominciando    ad   operare   dall'esercizio   in   cui
l'integrazione delle riserve matematiche, necessaria a  coprirne  gli
oneri, non pregiudichera' la realizzazione di utili netti, e comunque
non  prima del 31 dicembre 2000. Per le pensioni sostitutive la quota
soggetta al blocco e' pari al 15%  dell'importo  spettante  nell'anno
1996.  E'  escluso  ogni  successivo recupero, sotto qualsiasi forma,
degli aumenti non maturati nel periodo di sospensione.
  4. Al fine di favorire l'attuazione del piano  di  ristrutturazione
del  Banco  di  Napoli  S.p.a., da approvarsi dalla Banca d'Italia ai
sensi del comma 1, lettera b), limitatamente  ai  lavoratori  il  cui
rapporto  di  lavoro  venga a cessare entro il 31 dicembre 1998 e che
abbiano maturato, o maturino entro  tale  data,  almeno  30  anni  di
contribuzione   comunque   utili   nella  Gestione  speciale  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.  357,  e'
consentito  al Banco di Napoli S.p.a. di provvedere alla prosecuzione
volontaria  della  contribuzione  previdenziale  fino  alla  data  di
maturazione  del  diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia,
secondo  piani  aziendali  predisposti  sentite   le   organizzazioni
sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  5.  In  relazione  agli  eventuali provvedimenti di adeguamento del
capitale  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  gli  effetti  di  cui
all'articolo  15, comma nono, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  giugno  1974,  n.  216,
nonche' gli effetti di cui agli articoli 2447 e 2448, comma primo, n.
4),  del  codice  civile  sono  sospesi  fino  al  31 luglio 1996. In
pendenza delle condizioni di cui al  comma  1  restano  sospesi,  nei
confronti del Tesoro, gli effetti di cui alla legge 18 febbraio 1992,
n. 149.
  6.  Al  fine di agevolare la ristrutturazione del gruppo creditizio
Banco di Napoli, la Banca d'Italia puo' concedere al Banco di  Napoli
S.p.a.  anticipazioni con le modalita' di cui al decreto del Ministro
del tesoro del 27 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 256 del 2 ottobre  1974,  a  fronte  delle  perdite  derivanti  da
finanziamenti  e  altri  interventi  effettuati dal Banco a favore di
societa' del gruppo  poste  in  liquidazione,  e  nell'interesse  dei
creditori  delle  medesime,  ovvero a favore di societa' del gruppo a
cui siano stati ceduti, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,
crediti ed altre attivita' del Banco.
  7.  Gli atti concernenti operazioni di cessione di azienda, di rami
di azienda, di beni e di rapporti giuridici, anche  individuabili  in
blocco, posti in essere dalle societa' del gruppo creditizio Banco di
Napoli  entro il 30 giugno 1997, sono soggetti ad unico tributo nella
misura fissa di lire un milione.