Art. 3. Condizioni 1. Gli interventi finanziari del Tesoro di cui all'articolo 1 sono condizionati: a) all'accertamento, entro il 30 giugno 1996, della situazione patrimoniale del Banco di Napoli alla data del 31 marzo 1996 e ai relativi provvedimenti di adeguamento del capitale sociale; b) alla deliberazione, entro il 30 giugno 1996, da parte degli organi amministrativi del Banco, di un idoneo piano di ristrutturazione, da elaborare con l'ausilio di un consulente specializzato, scelto dal Tesoro con le modalita' di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, da sottoporre all'approvazione della Banca d'Italia e conforme all'ordinamento comunitario, e che individui i criteri, i tempi e le modalita' per il risanamento patrimoniale ed economico e per la ristrutturazione del Banco e del gruppo e ne definisca le strategie gestionali; c) all'intervenuta stipulazione, non oltre il 31 luglio 1996, di accordi sindacali che comportino la diminuzione, entro il 31 dicembre 1997, del costo del lavoro, anche attraverso la riduzione del costo unitario ai livelli medi nazionali del settore del credito, compresa la revisione dei regimi pensionistici integrativi, incluso quello destinato a realizzare la garanzia di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e all'articolo 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. In sede di accordi, potra' essere adottato anche il regime di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Detti accordi, stipulati dalle associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono efficaci anche se in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo, nei confronti di tutti gli interessati; d) agli interventi finanziari di cui al comma 2 dell'articolo 1 accompagnati da impegni a partecipare alla dismissione di cui all'articolo 5, secondo quanto previsto con apposito decreto del Ministro del tesoro. 2. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1, il prestito obbligazionario sottoscritto dalla Cassa depositi e prestiti verra' rilevato dal Tesoro entro il 15 giugno 1996 e convertito in un prestito subordinato alle medesime condizioni di tasso. Tale conversione e' subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni del Banco di Napoli di proprieta' dell'azionista di maggioranza, ovvero al conferimento, in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per piu' assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto relativo alle azioni del Banco di Napoli di proprieta' dell'azionista di maggioranza, al fine di consentire al Tesoro di disporre della maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee che verranno convocate per le operazioni sul capitale sociale e per il rinnovo degli organi ai sensi degli articoli 1 e 3 del presente decreto. Convertito il prestito, il Ministro del tesoro provvede, anche con apposito atto amministrativo, al rinnovo dei componenti degli organi societari del Banco, anche al fine di agevolare gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali che abbiano assunto i relativi impegni. Il prestito subordinato e i relativi interessi maturati saranno utilizzati dal Tesoro per la sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui all'articolo 1. 3. Relativamente alle pensioni integrative, alle quote di pensione ed alle pensioni sostitutive, a carico del Banco di Napoli, i meccanismi perequativi, comunque previsti, rimangono temporaneamente sospesi, ricominciando ad operare dall'esercizio in cui l'integrazione delle riserve matematiche, necessaria a coprirne gli oneri, non pregiudichera' la realizzazione di utili netti, e comunque non prima del 31 dicembre 2000. Per le pensioni sostitutive la quota soggetta al blocco e' pari al 15% dell'importo spettante nell'anno 1996. E' escluso ogni successivo recupero, sotto qualsiasi forma, degli aumenti non maturati nel periodo di sospensione. 4. Al fine di favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del Banco di Napoli S.p.a., da approvarsi dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1, lettera b), limitatamente ai lavoratori il cui rapporto di lavoro venga a cessare entro il 31 dicembre 1998 e che abbiano maturato, o maturino entro tale data, almeno 30 anni di contribuzione comunque utili nella Gestione speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, e' consentito al Banco di Napoli S.p.a. di provvedere alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia, secondo piani aziendali predisposti sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 5. In relazione agli eventuali provvedimenti di adeguamento del capitale di cui al comma 1, lettera a), gli effetti di cui all'articolo 15, comma nono, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' gli effetti di cui agli articoli 2447 e 2448, comma primo, n. 4), del codice civile sono sospesi fino al 31 luglio 1996. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1 restano sospesi, nei confronti del Tesoro, gli effetti di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149. 6. Al fine di agevolare la ristrutturazione del gruppo creditizio Banco di Napoli, la Banca d'Italia puo' concedere al Banco di Napoli S.p.a. anticipazioni con le modalita' di cui al decreto del Ministro del tesoro del 27 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 ottobre 1974, a fronte delle perdite derivanti da finanziamenti e altri interventi effettuati dal Banco a favore di societa' del gruppo poste in liquidazione, e nell'interesse dei creditori delle medesime, ovvero a favore di societa' del gruppo a cui siano stati ceduti, previa autorizzazione della Banca d'Italia, crediti ed altre attivita' del Banco. 7. Gli atti concernenti operazioni di cessione di azienda, di rami di azienda, di beni e di rapporti giuridici, anche individuabili in blocco, posti in essere dalle societa' del gruppo creditizio Banco di Napoli entro il 30 giugno 1997, sono soggetti ad unico tributo nella misura fissa di lire un milione.