Art. 4.
                 Societa' del gruppo in liquidazione
  1. I fondi di previdenza aziendali  sono  liquidati  secondo  piani
approvati  dalla  Banca  d'Italia.  L'esecuzione  dei piani determina
l'estinzione delle obbligazioni delle societa'  nei  confronti  degli
iscritti  ai  fondi.  La  liquidazione  non puo' comportare una spesa
superiore alle  riserve  matematiche  indicate  nei  bilanci  tecnici
attuariali,  utilizzati  per la redazione dei bilanci societari al 31
dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore al 25%.