Art. 6.
                        Copertura finanziaria
  1. Per le finalita' del presente decreto, il Ministro del tesoro e'
autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa  depositi  e
prestiti  nell'importo  complessivo  massimo  di lire 2.000 miliardi,
nell'ambito dei  mutui  autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto-legge  1  luglio  1996,  n. 344. Le somme derivanti dai mutui
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
  2. I proventi netti derivanti dalla dismissione di cui all'articolo
5 sono versati all'entrata del bilancio per essere  riassegnati,  con
decreto  del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  per  le  finalita'  e  con  le  modalita' previste
dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.