Art. 2.

  1.  La  copertura  degli  oneri  relativi  alle  spese  e ai debiti
contratti    per    l'amministrazione   della   liquidazione   coatta
amministrativa  delle  societa'  di  cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17 febbraio 1993, n. 33, ivi compresi i
compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati
di sorveglianza, e' effettuata a valere sulle disponibilita' di cassa
relative sia alla liquidazione dell'attivo sia ai trasferimenti della
provvista  derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti
disposti  dal  commissario  liquidatore  dell'EFIM,  anche in caso di
totale   insussistenza   dell'attivo   delle  predette  societa',  su
richiesta  dei  commissari  liquidatori  preposti alla gestione delle
procedure.
  2.  Ai  fini  di cui al comma 1, i commissari liquidatori, anche in
caso  di  totale  insussistenza  dell'attivo delle societa' di cui al
comma  1,  possono richiedere al commissario liquidatore dell'EFIM il
trasferimento  della provvista derivante da anticipazioni della Cassa
depositi  e  prestiti  necessaria  a far fronte alle spese relative a
previsioni di fabbisogno per periodi annuali.
  3.  In sede di ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'articolo 111
del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i debiti sorti in relazione
ai  trasferimenti  di  cui  ai commi 1 e 2 maturano interessi a tasso
legale  e  sono considerati tra i debiti di cui al n. 1) del predetto
articolo 111, comma primo.