Art. 2. 1. La copertura degli oneri relativi alle spese e ai debiti contratti per l'amministrazione della liquidazione coatta amministrativa delle societa' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ivi compresi i compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza, e' effettuata a valere sulle disponibilita' di cassa relative sia alla liquidazione dell'attivo sia ai trasferimenti della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle predette societa', su richiesta dei commissari liquidatori preposti alla gestione delle procedure. 2. Ai fini di cui al comma 1, i commissari liquidatori, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle societa' di cui al comma 1, possono richiedere al commissario liquidatore dell'EFIM il trasferimento della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti necessaria a far fronte alle spese relative a previsioni di fabbisogno per periodi annuali. 3. In sede di ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i debiti sorti in relazione ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 maturano interessi a tasso legale e sono considerati tra i debiti di cui al n. 1) del predetto articolo 111, comma primo.