Art. 3.

  1. Nell'articolo 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
le  parole:  "fino  alla  data  del 31 dicembre 1996" sono sostituite
dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione
che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni
che  possano  essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato
di Roma".
  2. Nell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.
487,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.
33,  le  parole: "alla data del 17 luglio 1992" sono sostituite dalle
seguenti: "alla data del 30 giugno 1996".
  3. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 novembre 1994, n.
643,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n.
738,  le  parole:  "dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  33,"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive modificazioni e integrazioni".