Art. 3. 1. Nell'articolo 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma". 2. Nell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, le parole: "alla data del 17 luglio 1992" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 giugno 1996". 3. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, le parole: "dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33," sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni".