Art. 10
                Partecipazione al capitale delle SIM

  1.  Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  intenda  acquisire  o cedere,
direttamente  o  indirettamente,  una  partecipazione qualificata nel
capitale  di  una  SIM,  rappresentato da azioni con diritto di voto,
deve   darne   preventiva   comunicazione  alla  Banca  d'Italia.  La
comunicazione  preventiva  e'  dovuta  anche  per  gli  acquisti e le
cessioni  da  cui  derivino  variazioni, in aumento o in diminuzione,
della partecipazione quando cio' comporti il superamento delle soglie
partecipative stabilite ai sensi del comma 6, ovvero l'acquisizione o
la perdita del controllo della SIM.
  2.  La Banca d'Italia entro novanta giorni dalla comunicazione puo'
vietare  l'acquisizione  della  partecipazione  quando ritenga che il
potenziale  acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana
e  prudente  della  SIM  o  a  consentire l'effettivo esercizio della
vigilanza.  La  Banca  d'Italia  puo'  fissare un termine massimo per
l'acquisizione.
  3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati,
una volta avvenuti, alla Banca d'Italia e alla SIM.
  4. Le SIM comunicano alla Banca d'Italia gli acquisti e le cessioni
indicate  nel  comma 1, nonche', almeno una volta l'anno, l'identita'
dei  soci che possiedono partecipazioni qualificate e l'entita' delle
medesime.
  5.   Si   considerano   acquisite   o   cedute   indirettamente  le
partecipazioni  al capitale delle SIM quando l'acquisto o la cessione
avvengano  per  il  tramite  di  societa'  controllate,  di  societa'
fiduciarie  o  per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi
previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario.
  6. La Banca d'Italia determina con regolamento:
   a) la partecipazione qualificata e le soglie partecipative;
   b)  i  soggetti  tenuti  a  effettuare  le comunicazioni quando il
diritto  di  voto  spetta  o  e' attribuito a un soggetto diverso dal
socio,  nonche'  quando  esistono accordi concernenti l'esercizio del
diritto di voto;
   c)   le   procedure   e   i   termini  per  l'effettuazione  delle
comunicazioni.
 
          Nota all'articolo 10:
            - Per il testo dell'articolo 23 del T.U. bancario si veda
          la nota all'articolo 64.