Art. 10 Partecipazione al capitale delle SIM 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata nel capitale di una SIM, rappresentato da azioni con diritto di voto, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva e' dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento o in diminuzione, della partecipazione quando cio' comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 6, ovvero l'acquisizione o la perdita del controllo della SIM. 2. La Banca d'Italia entro novanta giorni dalla comunicazione puo' vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza. La Banca d'Italia puo' fissare un termine massimo per l'acquisizione. 3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia e alla SIM. 4. Le SIM comunicano alla Banca d'Italia gli acquisti e le cessioni indicate nel comma 1, nonche', almeno una volta l'anno, l'identita' dei soci che possiedono partecipazioni qualificate e l'entita' delle medesime. 5. Si considerano acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni al capitale delle SIM quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario. 6. La Banca d'Italia determina con regolamento: a) la partecipazione qualificata e le soglie partecipative; b) i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o e' attribuito a un soggetto diverso dal socio, nonche' quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto; c) le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni.
Nota all'articolo 10: - Per il testo dell'articolo 23 del T.U. bancario si veda la nota all'articolo 64.