Art. 11
                   Sospensione del diritto di voto

  1.  Il  diritto  di  voto  inerente  alle azioni acquisite non puo'
essere  esercitato quando non siano state effettuate le comunicazioni
previste  dall'articolo  10,  commi  1 e 3, quando sia intervenuto il
divieto  della  Banca  d'Italia  o  non sia ancora decorso il termine
entro il quale la Banca d'Italia puo' vietare l'acquisizione o quando
sia  scaduto  il  termine  massimo  eventualmente  fissato  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2.
  2.  La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, puo' in ogni
momento  sospendere  il diritto di voto inerente a una partecipazione
qualificata in una SIM quando l'influenza esercitata dal titolare del
diritto  di voto possa pregiudicare la gestione sana e prudente della
SIM o l'effettivo esercizio della vigilanza sulla medesima.
  3.   In  caso  di  inosservanza  dei  divieti  previsti  dai  commi
precedenti,  la  deliberazione  e'  impugnabile a norma dell'articolo
2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata
raggiunta  senza  i  voti  che  non avrebbero potuto essere espressi.
L'impugnazione  puo' essere proposta anche dalla CONSOB o dalla Banca
d'Italia  entro  sei  mesi  dalla data della deliberazione ovvero, se
questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi  dall'iscrizione.  Le  azioni  per  le  quali  non  puo'  essere
esercitato  il  diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.
 
          Nota all'articolo 11:
            - Per il testo dell'articolo 2377 del  codice  civile  si
          veda la nota all'articolo 8.