Art. 11 Sospensione del diritto di voto 1. Il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non puo' essere esercitato quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 10, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 10, comma 2. 2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, puo' in ogni momento sospendere il diritto di voto inerente a una partecipazione qualificata in una SIM quando l'influenza esercitata dal titolare del diritto di voto possa pregiudicare la gestione sana e prudente della SIM o l'effettivo esercizio della vigilanza sulla medesima. 3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi precedenti, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti che non avrebbero potuto essere espressi. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Nota all'articolo 11: - Per il testo dell'articolo 2377 del codice civile si veda la nota all'articolo 8.