Art. 13
          Succursali e libera prestazione di servizi di SIM

  1. Le SIM possono:
   a) stabilire succursali nel territorio della Repubblica;
   b)  operare  in  uno  Stato  comunitario,  anche  senza stabilirvi
succursali,  in  conformita' a quanto previsto dal regolamento di cui
al comma 2;
   c)  operare  in  uno Stato extracomunitario anche senza stabilirvi
succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
  2.  La  Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento le
norme  di  attuazione  delle  disposizioni comunitarie concernenti le
condizioni  necessarie  e  le  procedure che devono essere rispettate
perche'  le  SIM  possano  prestare  negli  altri  Stati comunitari i
servizi  ammessi  al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di
succursali o la libera prestazione di servizi.
  3. Con il regolamento di cui al comma 2, vengono altresi' stabilite
le   condizioni   e   le   procedure   per   il   rilascio  alle  SIM
dell'autorizzazione a prestare:
   a) negli altri Stati comunitari, le attivita' non ammesse al mutuo
riconoscimento;
   b) negli Stati extracomunitari, i propri servizi.
  4.   Costituiscono   in   ogni  caso  condizioni  per  il  rilascio
dell'autorizzazione:
   a)  l'esistenza  di apposite intese di collaborazione tra la Banca
d'Italia e la CONSOB e le competenti autorita' dello Stato ospitante;
   b) il parere della CONSOB.