Art. 13 Succursali e libera prestazione di servizi di SIM 1. Le SIM possono: a) stabilire succursali nel territorio della Repubblica; b) operare in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, in conformita' a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2; c) operare in uno Stato extracomunitario anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perche' le SIM possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi. 3. Con il regolamento di cui al comma 2, vengono altresi' stabilite le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare: a) negli altri Stati comunitari, le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento; b) negli Stati extracomunitari, i propri servizi. 4. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio dell'autorizzazione: a) l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la CONSOB e le competenti autorita' dello Stato ospitante; b) il parere della CONSOB.