Art. 15
              Imprese di investimento extracomunitarie

  1.  Lo  stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di
investimento extracomunitarie e' autorizzato dalla CONSOB, sentita la
Banca d'Italia. L'autorizzazione e' subordinata:
   a)  al  rispetto  di  requisiti  corrispondenti  a quelli previsti
dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e), f) e h);
   b)  all'autorizzazione  e  all'effettivo  svolgimento  nello Stato
d'origine  dei servizi di investimento e dei servizi accessori che le
imprese   di  investimento  extracomunitarie  intendono  svolgere  in
Italia;
   c)  alla  vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia
di  autorizzazione,  organizzazione  e vigilanza equivalenti a quelle
vigenti in Italia per le SIM;
   d)  all'esistenza  di  apposite  intese tra la Banca d'Italia e la
CONSOB e le competenti autorita' dello Stato d'origine;
   e)   al   rispetto   nello   Stato   d'origine  di  condizioni  di
reciprocita', nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.
  2.  La  CONSOB,  sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di
investimento  extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e
i  servizi  accessori  senza  stabilimento  di succursali, sempreche'
ricorrano  le condizioni previste ai punti b), c), d) ed e) del comma
1  e  venga  presentato  un  programma concernente l'attivita' che si
intende svolgere nel territorio della Repubblica.
  3.  La  CONSOB,  sentita  la  Banca d'Italia, puo' indicare, in via
generale,  i  servizi che le imprese di investimento extracomunitarie
non   possono   prestare   nel   territorio  della  Repubblica  senza
stabilimento di succursali.