Art. 15 Imprese di investimento extracomunitarie 1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie e' autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione e' subordinata: a) al rispetto di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e), f) e h); b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono svolgere in Italia; c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelle vigenti in Italia per le SIM; d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia e la CONSOB e le competenti autorita' dello Stato d'origine; e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocita', nei limiti consentiti dagli accordi internazionali. 2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreche' ricorrano le condizioni previste ai punti b), c), d) ed e) del comma 1 e venga presentato un programma concernente l'attivita' che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. 3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare, in via generale, i servizi che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.