Art. 16
        Succursali e libera prestazione di servizi di banche

  1. Alla prestazione in stati esteri da parte di banche italiane dei
servizi   di  investimento  e  dei  servizi  accessori  nonche'  alla
prestazione   in   Italia   da   parte   di   banche  comunitarie  ed
extracomunitarie  dei  servizi  medesimi si applicano le disposizioni
del Titolo II, Capo II, del T.U. bancario.
 
          Nota all'articolo 16:
            - Per il testo delle disposizioni del Titolo II, Capo II,
          del T.U.  bancario (Autorizzazione all'attivita'  bancaria,
          succursali e libera prestazione di servizi) si veda la nota
          all'articolo 64.