Art. 16 Succursali e libera prestazione di servizi di banche 1. Alla prestazione in stati esteri da parte di banche italiane dei servizi di investimento e dei servizi accessori nonche' alla prestazione in Italia da parte di banche comunitarie ed extracomunitarie dei servizi medesimi si applicano le disposizioni del Titolo II, Capo II, del T.U. bancario.
Nota all'articolo 16: - Per il testo delle disposizioni del Titolo II, Capo II, del T.U. bancario (Autorizzazione all'attivita' bancaria, succursali e libera prestazione di servizi) si veda la nota all'articolo 64.