Art. 18
                              Contratti

  1.  I  contratti  relativi ai servizi previsti dal presente decreto
sono  redatti  in  forma  scritta  e  un  esemplare  e' consegnato ai
clienti.  La  CONSOB,  sentita  la Banca d'Italia, puo' prevedere con
regolamento  che,  per  motivate ragioni tecniche o in relazione alla
natura  professionale  dei  contraenti, particolari tipi di contratto
possano   o   debbano  essere  stipulati  in  altra  forma.  In  caso
d'inosservanza della forma prescritta il contratto e' nullo.
  2.   E'   nulla   ogni  pattuizione  di  rinvio  agli  usi  per  la
determinazione  del  corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro
onere a suo carico. In tali casi nulla e' dovuto.
  3.  Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo' essere fatta
valere solo dal cliente.
  4.  Nell'ambito  della  prestazione di un servizio di investimento,
agli   strumenti   finanziari  derivati  nonche'  a  quelli  analoghi
individuati  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  3,  non  si applica
l'articolo 1933 del codice civile.
  5. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello
svolgimento   dei   servizi  previsti  dal  presente  decreto  spetta
all'impresa  di  investimento,  alla  banca  o  agli  altri  soggetti
abilitati  l'onere  della  prova  di  avere  agito  con  la specifica
diligenza richiesta.
 
          Nota all'articolo 18:
            -  Il  testo  dell'articolo  1933 del codice civile e' il
          seguente:
            1933. Mancanza di azione. - Non  compete  azione  per  il
          pagamento  di  un debito di giuoco o di scommessa, anche se
          si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.
            Il perdente  tuttavia  non  puo'  ripetere  quanto  abbia
          spontaneamente  pagato  dopo  l'esito di un giuoco o di una
          scommessa  in  cui  non  vi  sia  stata  alcuna  frode.  La
          ripetizione  e'  ammessa  in ogni caso se il perdente e' un
          incapace.