Art. 19
                      Separazione patrimoniale

  1. Nella prestazione dei servizi previsti dal presente decreto, gli
strumenti  finanziari  e  il  denaro dei singoli clienti, a qualunque
titolo  detenuti  dalla impresa d'investimento, nonche' gli strumenti
finanziari  dei  singoli  clienti,  a qualunque titolo detenuti dalla
banca,  costituiscono  patrimonio  distinto  a  tutti  gli effetti da
quello  dell'intermediario  e  da quello degli altri clienti. Su tale
patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o
nell'interesse  degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale
depositario o subdepositario e nell'interesse degli stessi. Le azioni
dei  creditori  dei  singoli  clienti  sono  ammesse  nei  limiti del
patrimonio di proprieta' di questi ultimi.
  2.  Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro
che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale
e   giudiziale   e   non   puo'   essere  pattuita  la  compensazione
convenzionale  rispetto  ai  crediti  vantati  dal  depositario o dal
subdepositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.
  3.  Salvo  consenso scritto dei clienti, l'impresa d'investimento e
la  banca  non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi,
gli  strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti
a  qualsiasi  titolo.  L'impresa  di  investimento  non  puo' inoltre
utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, il denaro dei clienti,
da essa detenuto a qualsiasi titolo.