Art. 2
                         Soggetti abilitati

  1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi
di  investimento  e'  riservato  alle  imprese di investimento e alle
banche, ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
  2.  Le  norme  di  attuazione  ed  integrazione  della  riserva  di
attivita'  prevista  dal  comma  1,  nel  rispetto delle disposizioni
comunitarie,  sono  adottate con regolamento del Ministro del tesoro,
sentite  la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa (CONSOB).
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  con regolamento adottato sentite la
Banca  d'Italia e la CONSOB, puo' individuare, al fine di tener conto
dell'evoluzione  dei  mercati finanziari e delle norme di adattamento
stabilite  dalle  autorita' comunitarie, nuove categorie di strumenti
finanziari,  nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori.
Con   il   medesimo   regolamento  vengono  indicati  quali  soggetti
sottoposti  a  forme  di  vigilanza  prudenziale possono esercitare i
nuovi servizi.
  4.  Nei  casi  e  alle  condizioni  stabilite dalla Banca d'Italia,
sentita  la  CONSOB, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto  dall'articolo  107  del  T.U.  bancario  possono prestare i
servizi  previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera a), limitatamente
agli  strumenti  finanziari  derivati,  nonche'  i  servizi  previsti
dall'articolo 1, comma 3, lettera c). La Banca d'Italia, d'intesa con
la  CONSOB,  individua  le  norme del presente decreto applicabili in
tali ipotesi. Si applicano comunque gli articoli 43 e 44.
 
          Nota all'articolo 2:
            -  Per  il  testo  dell'articolo 107 del T.U. bancario si
          veda la nota all'articolo 64.