Art. 20
               Gestione di portafogli di investimento

  1.  Al  servizio  di  gestione  di  portafogli  di  investimento si
applicano le seguenti regole:
   a) il contratto deve essere redatto in forma scritta;
   b)  il cliente puo' impartire istruzioni vincolanti in ordine alle
operazioni da compiere;
   c)  l'impresa  di  investimento  e  la  banca  non  possono, salvo
specifica  istruzione  scritta,  contrarre obbligazioni per conto del
cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito;
   d)  il  cliente puo' recedere in ogni momento dal contratto, fermo
restando  il  diritto  di recesso dell'impresa d'investimento o della
banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;
   e)  la rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente
agli   strumenti   finanziari   in  gestione  puo'  essere  conferita
all'impresa  d'investimento  o  alla banca con procura da rilasciarsi
per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le
modalita'  stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB;
   f)  l'impresa  di  investimento  e la banca non possono delegare a
terzi   l'esecuzione  dell'incarico  ricevuto,  salvo  autorizzazione
scritta del cliente.
  2.  L'efficacia  dei  contratti  di gestione conclusi fuori sede ai
sensi   dell'articolo   22  ovvero  collocati  a  distanza  ai  sensi
dell'articolo  24 e' sospesa per la durata di sette giorni decorrenti
dalla  data  di  sottoscrizione.  Entro detto termine il cliente puo'
comunicare  il  proprio  recesso  senza  spese  ne'  corrispettivo al
promotore finanziario, all'impresa di investimento o alla banca.
  3.  Sono  nulli  i  patti  contrari  alle disposizioni del presente
articolo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.
 
          Nota all'articolo 20:
            - Il testo dell'articolo 1727 del  codice  civile  e'  il
          seguente:
            1727.  Rinunzia  del  mandatario.  -  Il  mandatario  che
          rinunzia senza giusta causa al  mandato  deve  risarcire  i
          danni  al mandante. Se il mandato e' a tempo indeterminato,
          il mandatario che rinunzia senza giusta causa e' tenuto  al
          risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
            In  ogni  caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in
          tempo tali che il  mandante  possa  provvedere  altrimenti,
          salvo il caso di impedimento grave da parte del mandatario.