Art. 21
         Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati

  1.  Le  SIM  e  le  banche  italiane  autorizzate all'esercizio dei
servizi  previsti  dall'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), possono
operare  nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e
nei  mercati  extracomunitari  riconosciuti  dalla  CONSOB  ai  sensi
dell'articolo   51.   Le   imprese  di  investimento  comunitarie  ed
extracomunitarie   e   le   banche  comunitarie  ed  extracomunitarie
autorizzate  all'esercizio  dei  medesimi servizi possono operare nei
mercati regolamentati italiani.
  2. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la
negoziazione   degli   strumenti   finanziari  trattati  nei  mercati
regolamentati    italiani   debba   essere   eseguita   nei   mercati
regolamentati;  in  tale  eventualita',  conformemente alla normativa
comunitaria,   stabilisce  le  condizioni  in  presenza  delle  quali
l'obbligo non sussiste.
  3.  Il  comma  2 non si applica alle negoziazioni aventi ad oggetto
titoli di Stato o garantiti dallo Stato.