Art. 22
                         Offerta fuori sede

  1.  Per  offerta  fuori  sede  si  intendono  la  promozione  e  il
collocamento presso il pubblico:
   a)  di  strumenti  finanziari in luogo diverso dalla sede legale o
dalle  dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del
soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
   b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o
dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.
  2.  Non  costituisce  offerta  fuori  sede  quella  effettuata  nei
confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento
della CONSOB, sentita la Banca d'Italia.
  3.  L'offerta  fuori  sede  di  strumenti  finanziari  puo'  essere
effettuata:
   a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto
dall'articolo 1, comma 3, lettera c);
   b)  dagli  organismi d'investimento collettivo, limitatamente alle
quote di partecipazione e alle azioni dagli stessi emesse.
  4.  Le  imprese  d'investimento  e  le  banche  possono  effettuare
l'offerta fuori sede dei propri servizi d'investimento. Ove l'offerta
abbia  per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese
d'investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento
del servizio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c).
  5.  Le  imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori
sede  di  prodotti  diversi  dagli strumenti finanziari e dai servizi
d'investimento,   le   cui  caratteristiche  sono  stabilite  con  il
regolamento di cui al comma 2.