Art. 23 Promotori finanziari 1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari. 2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualita' di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attivita' di promotore finanziario e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. 3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e' responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 4. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. 5. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB. 6. La CONSOB disciplina, con uno o piu' regolamenti: a) l'istituzione e il funzionamento presso ogni Camera di commercio, industria e artigianato, con sede nei capoluoghi di regione, di commissioni regionali per l'albo dei promotori finanziari. Nelle province autonome di Trento e Bolzano operano le Commissioni provinciali presso le rispettive Camere di commercio. Le commissioni deliberano le iscrizioni, rispettivamente, negli elenchi regionali o provinciali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare ed assolvono le altre funzioni ad esse affidate; b) le modalita' di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicita'; c) le attivita' incompatibili con l'esercizio dell'attivita' di promotore finanziario; d) le modalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela; f) le modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta; g) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 45, comma 1. 7. La CONSOB puo' chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.
Nota all'articolo 23: - Il testo dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 1/1991 (Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) e' il seguente: 5. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori di servizi finanziari. La CONSOB provvede entro il 31 marzo di ogni anno a pubblicare l'albo aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.