Art. 23
                        Promotori finanziari

  1.  Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati devono avvalersi
di promotori finanziari.
  2.  E'  promotore finanziario la persona fisica che, in qualita' di
dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta
fuori   sede.   L'attivita'   di   promotore  finanziario  e'  svolta
esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.
  3.  Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e' responsabile
in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche
se  tali  danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede
penale.
  4.  E'  istituito  presso  la  CONSOB  l'albo  unico  nazionale dei
promotori finanziari.
  5.  Il  Ministro  del  tesoro,  con regolamento adottato sentita la
CONSOB,  determina  i requisiti di onorabilita' e di professionalita'
per  l'iscrizione  all'albo  previsto  dal  comma  4.  I requisiti di
professionalita'  per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base
di  rigorosi  criteri  valutativi  che  tengano conto della pregressa
esperienza  professionale, validamente documentata, ovvero sulla base
di prove valutative indette dalla CONSOB.
  6. La CONSOB disciplina, con uno o piu' regolamenti:
   a)   l'istituzione  e  il  funzionamento  presso  ogni  Camera  di
commercio,  industria  e  artigianato,  con  sede  nei  capoluoghi di
regione,   di   commissioni   regionali   per  l'albo  dei  promotori
finanziari.  Nelle  province  autonome di Trento e Bolzano operano le
Commissioni  provinciali presso le rispettive Camere di commercio. Le
commissioni  deliberano le iscrizioni, rispettivamente, negli elenchi
regionali  o  provinciali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal
comma  4,  curano  i  relativi  aggiornamenti,  esercitano compiti di
natura disciplinare ed assolvono le altre funzioni ad esse affidate;
   b)  le modalita' di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le
relative forme di pubblicita';
   c)  le  attivita'  incompatibili con l'esercizio dell'attivita' di
promotore finanziario;
   d) le modalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei
soggetti  che,  alla  data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge
2 gennaio 1991, n. 1;
   e)  le  regole di presentazione e di comportamento che i promotori
finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
   f)   le  modalita'  di  tenuta  della  documentazione  concernente
l'attivita' svolta;
   g)  le  violazioni  alle  quali  si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 45, comma 1.
  7.  La  CONSOB  puo' chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti
che  si  avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e
notizie  e  la  trasmissione  di atti e documenti fissando i relativi
termini.   Essa   puo'  inoltre  effettuare  ispezioni  e  richiedere
l'esibizione  di  documenti  e  il  compimento  degli  atti  ritenuti
necessari.
 
          Nota all'articolo 23:
            - Il testo dell'articolo  5,  comma  5,  della  legge  n.
          1/1991   (Disciplina   dell'attivita'   di  intermediazione
          mobiliare e disposizioni  sull'organizzazione  dei  mercati
          mobiliari) e' il seguente:
            5.  E'  istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale
          dei promotori di servizi  finanziari.  La  CONSOB  provvede
          entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  a  pubblicare  l'albo
          aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.