Art. 24
  Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e
                        strumenti finanziari

  1.  Per  tecniche  di  comunicazione  a  distanza  si  intendono le
tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicita', che
non  comportano  la  presenza  fisica  e simultanea del cliente e del
soggetto offerente o di un suo incaricato.
  2.  La  CONSOB,  sentita  la  Banca d'Italia, puo' disciplinare con
regolamento,  in conformita' dei principi stabiliti nell'articolo 22,
la promozione e il collocamento, mediante tecniche di comunicazione a
distanza,  di  strumenti  finanziari  e  di  servizi di investimento,
individuando anche i casi in cui si applica l'articolo 23, comma 1.