Art. 24 Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari 1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicita', che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. 2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con regolamento, in conformita' dei principi stabiliti nell'articolo 22, la promozione e il collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti finanziari e di servizi di investimento, individuando anche i casi in cui si applica l'articolo 23, comma 1.