Art. 25 Vigilanza regolamentare 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento: a) l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; b) i sistemi che devono essere adottati affinche' il soggetto vigilato conosca in maniera tempestiva e completa le fonti di capitale e di finanziamento delle societa' e degli enti di carattere finanziario del gruppo di appartenenza, quando questo non sia soggetto a vigilanza consolidata; c) le modalita' di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela. 2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento: a) le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini impartiti e delle operazioni effettuate; b) il comportamento da osservare nei rapporti con la clientela, con particolare riguardo alle misure da adottare per ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche attraverso la regolamentazione dei flussi informativi tra i diversi settori dell'organizzazione aziendale; c) gli obblighi informativi nell'attivita' di negoziazione. 3. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 tengono conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori, connesse con la qualita' e con l'esperienza professionale dei medesimi.