Art. 25
                       Vigilanza regolamentare

  1.   La   Banca   d'Italia,   sentita  la  CONSOB,  disciplina  con
regolamento:
   a)  l'adeguatezza  patrimoniale, il contenimento del rischio nelle
sue    diverse    configurazioni,   le   partecipazioni   detenibili,
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
   b)  i  sistemi  che  devono  essere adottati affinche' il soggetto
vigilato  conosca  in  maniera  tempestiva  e  completa  le  fonti di
capitale  e di finanziamento delle societa' e degli enti di carattere
finanziario  del  gruppo  di  appartenenza,  quando  questo  non  sia
soggetto a vigilanza consolidata;
   c)  le  modalita'  di  deposito  e  di subdeposito degli strumenti
finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.
  2.   La   CONSOB,   sentita   la  Banca  d'Italia,  disciplina  con
regolamento:
   a)  le  procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi
prestati  e  la  tenuta delle evidenze degli ordini impartiti e delle
operazioni effettuate;
   b)  il  comportamento  da osservare nei rapporti con la clientela,
con  particolare  riguardo  alle  misure  da  adottare per ridurre al
minimo  il  rischio  di  conflitti  di  interesse anche attraverso la
regolamentazione   dei  flussi  informativi  tra  i  diversi  settori
dell'organizzazione aziendale;
   c) gli obblighi informativi nell'attivita' di negoziazione.
  3. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 tengono conto delle
differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori, connesse con la
qualita' e con l'esperienza professionale dei medesimi.