Art. 26
                  Interventi sui soggetti vigilati

  1.  La  Banca  d'Italia  e  la CONSOB, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono, con riguardo ai soggetti vigilati:
   a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;
   b)  ordinare  la  convocazione degli organi collegiali, fissandone
l'ordine del giorno;
   c)   procedere   direttamente   alla   convocazione  degli  organi
collegiali  quando  gli  organi  competenti non abbiano ottemperato a
quanto previsto dalla lettera b);
  2.   La   Banca  d'Italia  puo'  emanare,  a  fini  di  stabilita',
disposizioni  di  carattere  particolare aventi ad oggetto le materie
disciplinate nell'articolo 25, comma 1, lettera a).