Art. 27
                        Vigilanza informativa

  1.  La  Banca  d'Italia  e  la CONSOB, per le materie di rispettiva
competenza,  possono  chiedere  alle  imprese  d'investimento  e alle
banche la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti.
  2.  I  poteri  previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche
nei  confronti  della  societa'  incaricata  della  revisione e della
certificazione del bilancio.
  3.  I  verbali  delle  riunioni  e  degli accertamenti del collegio
sindacale  concernenti irregolarita' nella gestione delle SIM, ovvero
violazioni   delle   norme  che  ne  disciplinano  l'attivita',  sono
trasmessi  in  copia  alla  Banca  d'Italia e alla CONSOB, a cura del
presidente  del  collegio.  Le  disposizioni  del  presente  comma si
applicano  alle  banche  limitatamente  alla  prestazione dei servizi
previsti dal presente decreto.
  4.  La  societa'  incaricata della revisione e della certificazione
del  bilancio  della SIM ovvero di societa' appartenenti al gruppo di
cui  la  SIM e' parte, comunica alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli
elementi   che   possono   costituire   causa   del   rifiuto   della
certificazione  del  bilancio. Il gruppo di appartenenza della SIM e'
quello rilevante ai fini dell'articolo 25, comma 1, lettera b).