Art. 28
               Revisione e certificazione del bilancio

  1. Alle SIM si applicano le disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica  31  marzo  1975,  n.  136,  relative  al controllo
contabile   e   alla   certificazione   del  bilancio,  ad  eccezione
dell'articolo 6, commi primo e secondo, e dell'articolo 7.
 
          Nota all'articolo 28:
            -  Il  testo  completo del D.P.R. n. 136/1975 (Attuazione
          della delega di cui all'articolo 2, lettera a), della legge
          7 giugno 1974, n.  216, concernente il controllo  contabile
          e  la  certificazione dei bilanci delle societa' per azioni
          quotate in borsa) e' il seguente:
            1. Controllo della contabilita' e della  valutazione  del
          patrimonio  sociale. - Nelle societa' con azioni quotate in
          borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta  della
          contabilita'  sociale,  della  corrispondenza  del bilancio
          delle    risultanze    delle    scritture    contabili    e
          dell'osservanza  delle  norme  stabilite dall'art. 2426 del
          codice civile per la  valutazione  del  patrimonio  sociale
          sono  attribuite  a  una  societa'  di  revisione  iscritta
          nell'albo speciale  previsto  dal  successivo  art.  8.  La
          societa'    di    revisione    provvede,   altresi',   alla
          certificazione del bilancio ai sensi del successivo art. 4,
          nonche' alla certificazione del  bilancio  consolidato,  se
          sussiste  l'obbligo  della  sua redazione. Restano ferme le
          altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma
          del codice civile, comprese quelle indicate nell'art. 2426,
          n. 5, dello stesso codice.
            La societa' di revisione ha  diritto  di  ottenere  dagli
          amministratori  della  societa'  documenti  e notizie utili
          alla revisione e puo' procedere ad accertamenti,  ispezioni
          e controlli informando, il collegio sindacale dei fatti che
          ritiene  censurabili, per gli adempimenti di competenza del
          collegio stesso a norma del secondo comma dell'art. 408 del
          codice civile.
            Le relazioni di certificazione, i pareri espressi  e  gli
          accertamenti  eseguiti  dalla  societa' di revisione devono
          risultare da apposito  libro,  da  tenersi,  a  cura  della
          stessa,   nella   sede   della   societa'   alla  quale  si
          riferiscono. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma
          dell'art. 2421 del codice civile.
            Alla societa' di revisione si applicano  le  disposizioni
          del primo comma dell'art. 2407 del codice civile.
            2.  Conferimento  o revoca dell'incarico alla societa' di
          revisione.  - Nelle societa' con azioni quotate in borsa il
          conferimento dell'incarico a una societa' di  revisione  e'
          deliberato  dall'assemblea, che deve essere convocata a tal
          fine almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico  in
          corso.  Nelle  societa'  in  accomandita  per  azioni, alla
          deliberazione  di  conferimento  dell'incarico  si  applica
          l'articolo 2469 del codice civile.
            Qualora  l'assemblea  non sia stata convocata nel termine
          indicato nel comma precedente o la  deliberazione  non  sia
          stata  adottata, la Commissione nazionale per le societa' e
          la   borsa    provvede,    d'ufficio,    al    conferimento
          dell'incarico.
            In  caso di prima ammissione delle azioni alla quotazione
          di borsa la negoziazione non puo' aver inizio fino a quando
          l'incarico  non  sia  stato  conferito  e  la  societa'  di
          revisione   non  sia  stata  immessa  nell'esercizio  delle
          funzioni.  Qualora  la  Commissione  abbia   richiesto   la
          presentazione  di  un bilancio certificato in allegato alla
          domanda di  ammissione  delle  azioni  alla  quotazione  di
          borsa,  il  controllo  contabile  continua  a essere svolto
          dalla societa' che ha certificato il bilancio sino a quando
          l'assemblea   non   abbia   provveduto   al    conferimento
          dell'incarico.  Se  le  azioni sono state ammesse d'ufficio
          alla quotazione in borsa a norma dell'art. 3,  lettera  d),
          sub  art.  1  della legge 7 giugno 1974, n. 216, l'incarico
          deve essere conferito entro tre  mesi  dalla  comunicazione
          del  provvedimento  di  ammissione  e la certificazione del
          bilancio   e'   effettuata   a   decorrere   dall'esercizio
          successivo  a quello in cui e' stata disposta l'ammissione.
          Si applica la disposizione del secondo comma.
            L'incarico ha la durata  di  tre  esercizi,  puo'  essere
          rinnovato   per  non  piu'  di  due  volte  e  puo'  essere
          nuovamente conferito alla  stessa  societa'  solo  dopo  il
          decorso di cinque esercizi.
            L'assemblea  o  la Commissione, nel conferire l'incarico,
          determina  il  corrispettivo  spettante  alla  societa'  di
          revisione  secondo  criteri  generali  fissati dalla stessa
          Commissione.
            Entro quindici giorni dal conferimento  dell'incarico  la
          relativa    deliberazione   deve   essere   trasmessa   per
          l'approvazione   alla    Commissione,    corredata    delle
          dichiarazioni    degli    amministratori   che   hanno   la
          rappresentanza della societa' e degli amministratori o soci
          che hanno la rappresentanza della  societa'  di  revisione,
          che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilita' in-
          dicate  nel  primo comma dell'art. 3 ad eccezione di quelle
          del  n.  4).  La  Commissione,  entro  venti  giorni  dalla
          ricezione  della  deliberazione, puo' negare l'approvazione
          qualora  accerti  l'esistenza  di  una   delle   cause   di
          incompatibilita'  indicate  nel  primo comma dell'art.  3 o
          qualora rilevi che la societa' cui e'  affidato  l'incarico
          non  sia tecnicamente idonea ad assumerlo. La deliberazione
          dell'assemblea ha effetto a decorrere  dalla  scadenza  del
          termine  di  cui  sopra,  qualora  la Commissione non abbia
          negato l'approvazione.
            Anche prima della scadenza del triennio, l'assemblea puo'
          revocare  l'incarico  alla  societa'  di  revisione  quando
          ricorra   una  giusta  causa,  provvedendo  con  la  stessa
          deliberazione a conferire l'incarico ad altra  societa'  di
          revisione.  La  Commissione,  sentita la societa' revocata,
          puo' negare l'approvazione della deliberazione entro  venti
          giorni  dalla  ricezione  della  deliberazione medesima. La
          deliberazione dell'assemblea ha effetto a  decorrere  dalla
          scadenza  del  termine di cui sopra, qualora la Commissione
          non abbia negato l'approvazione.  Le funzioni di  controllo
          continuano a essere esercitate dalla societa' revocata fino
          a  quando  la deliberazione dell'assemblea non sia divenuta
          efficace. Se la  Commissione  abbia  negato  l'approvazione
          della deliberazione limitatamente al conferimento del nuovo
          incarico,  il relativo provvedimento deve essere notificato
          ai sensi e per gli effetti del successivo nono comma.
            L'art. 2409 del codice civile si applica anche  nel  caso
          di fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento
          dei doveri della societa' di revisione.
            La  Commissione dispone d'ufficio, sentita la societa' di
          revisione,   la   revoca   dell'incarico   quando    rilevi
          l'esistenza  di alcuna delle cause che avrebbero comportato
          il diniego della sua approvazione.    Il  provvedimento  di
          revoca   e'   notificato   alla  societa'  di  revisione  e
          comunicato immediatamente  alla  societa'  con  l'invito  a
          deliberare  il conferimento dell'incarico ad altra societa'
          di revisione entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
          ricevimento  della comunicazione.   Qualora l'assemblea non
          sia stata  convocata  o  la  deliberazione  non  sia  stata
          adottata  provvede d'ufficio la Commissione. Le funzioni di
          controllo continuano ad essere  esercitate  dalla  societa'
          fino   a   quando   la   deliberazione   dell'assemblea  di
          conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero
          fino al provvedimento d'ufficio della Commissione.
            Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto
          nel sesto, settimo e  nono  comma  del  presente  articolo,
          qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione, gli
          amministratori   devono   provvedere   al   deposito  della
          deliberazione di conferimento o  di  revoca  dell'incarico,
          per l'iscrizione nel registro delle imprese ed entro trenta
          giorni  dalla  data  dell'iscrizione  devono  chiederne  la
          pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle  societa'  per
          azioni a responsabilita' limitata.
            I  provvedimenti  della  Commissione  di cui al secondo e
          nono comma devono, entro quindici giorni dalla  data  della
          loro  comunicazione  alla  societa',  essere depositati per
          l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  a  cura  degli
          amministratori,  i  quali  devono  altresi'  richiederne la
          pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle  societa'  per
          azioni  e  a  responsabilita'  limitata entro trenta giorni
          dall'iscrizione.
            3.  Incompatibilita'.  -  L'incarico  non   puo'   essere
          conferito  a  societa'  di  revisione  che  si  trovino  in
          situazioni  derivanti  da  rapporti   contrattuali   o   da
          partecipazioni  o  i  cui  soci,  amministratori, sindaci o
          direttori generali:
             1)  siano  parenti  o affini entro il quarto grado degli
          amministratori, dei sindaci o dei direttori generali  della
          societa'  che  conferisce  l'incarico o di altre societa' o
          enti che la controllano;
             2) siano legati alla societa' che conferisce  l'incarico
          o  ad  altre societa' o enti che la controllano da rapporti
          di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel
          triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
             3) siano amministratori o  sindaci  della  societa'  che
          conferisce  l'incarico  o  di altre societa', o enti che la
          controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente
          al conferimento dell'incarico;
             4) si trovino in altra situazione  che  ne  comprometta,
          comunque, l'indipendenza nei confronti della societa'.
            I  soci,  gli  amministratori,  i  sindaci o i dipendenti
          della societa' di revisione alla quale e'  stato  conferito
          l'incarico  a  norma dell'art.  2 non possono esercitare le
          funzioni di amministratore o di sindaco della societa'  che
          ha   conferito  l'incarico,  ne'  possono  prestare  lavoro
          autonomo o subordinato in favore della societa' stessa,  se
          non  sia  decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla
          revoca dell'incarico, ovvero dal  momento  in  cui  abbiano
          cessato   di   essere   soci,   amministratori,  sindaci  o
          dipendenti della societa' di revisione.
            Il divieto di cui al  quarto  comma  dell'art.  2372  del
          codice  civile  si applica anche alla societa' di revisione
          alla quale  sia  stato  conferito  l'incarico  e  ai  soci,
          amministratori, sindaci e dipendenti della societa' stessa.
            4.  Certificazione  del  bilancio.  -  Il  bilancio delle
          societa' per azioni quotate in borsa deve essere  trasmesso
          alla  societa'  di  revisione  almeno quarantacinque giorni
          prima  di  quello  fissato   per   l'assemblea   che   deve
          discuterlo, insieme con la relazione sulla gestione, con le
          copie   integrali   dell'ultimo   bilancio  delle  societa'
          controllate  e  un   prospetto   riepilogativo   dei   dati
          essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate.
            Insieme  con  il  bilancio  di  esercizio  devono  essere
          comunicati il bilancio consolidato e la relativa  relazione
          sulla gestione.
            La  societa'  di  revisione,  se i fatti di gestione sono
          esattamente  rilevati  nelle  scritture  contabili,  se  il
          bilancio  corrisponde  alle  risultanze di tali scritture e
          degli accertamenti eseguiti e se il  bilancio  e'  conforme
          alle  norme  che  disciplinano  il bilancio d'esercizio, ne
          rilascia    certificazione    con    apposita    relazione,
          sottoscritta  da uno degli amministratori o dei soci che ne
          abbiano  la  rappresentanza,  iscritti  nel  registro   dei
          revisori  contabili.  L'esposizione dei controlli eseguiti,
          l'indicazione delle persone che li hanno  effettuati  e  di
          quelle che li hanno diretti, nonche' del compenso percepito
          dalla  societa'  di  revisione,  devono risultare dal libro
          previsto dall'art.  1, comma terzo.
            Se la societa' di revisione ritenga di non rilasciare  la
          certificazione,  deve esporne analiticamente i motivi nella
          relazione,  informandone  immediatamente   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa.
            5.  Deposito  e pubblicazione del bilancio. - Il bilancio
          delle societa' con azioni quotate  in  borsa  deve  restare
          depositato  in copia nella sede della societa', insieme con
          le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale,
          con gli allegati di cui al terzo comma dell'art.  2429  del
          codice   civile  e  con  la  relazione  della  societa'  di
          revisione,  durante  i  quindici   giorni   che   precedono
          l'assemblea   e  finche'  sia  approvato.  I  soci  possono
          prenderne visione.
            Il collegio sindacale, tenuto conto della relazione della
          societa'  di   revisione,   puo'   formulare,   riferendone
          direttamente   in   assemblea,   eventuali  osservazioni  e
          proposte in aggiunta a quelle contenute nella relazione  di
          cui all'art. 2429 del codice civile.
            La relazione della societa' di revisione e' depositata in
          allegato  al  bilancio  a  norma  dell'art. 2435 del codice
          civile.
            Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino
          ufficiale delle societa' per  azioni  e  a  responsabilita'
          limitata.
            6. Effetti della certificazione del bilancio. - In deroga
          agli  artt.  2377, secondo comma, e 2379 del codice civile,
          la deliberazione dell'assemblea  che  approva  il  bilancio
          certificato   dalla   societa'  di  revisione  puo'  essere
          impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio  e
          le  relative  valutazioni,  da tanti soci che rappresentino
          almeno il ventesimo del capitale sociale, o  cento  milioni
          di  lire  in  valore  nominale  se  il  capitale sociale e'
          superiore a due miliardi di lire.
            L'impugnazione   puo'   essere   proposta   anche   dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la borsa, nel
          termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel
          registro delle imprese.
            Le societa' soggette a controllo contabile  a  norma  del
          presente  decreto  debbono  allegare alla dichiarazione dei
          redditi anche copia della relazione di  certificazione  del
          bilancio,  di  cui  all'art.  4,  secondo  comma,  o  della
          relazione di cui all'art. 4,  terzo  comma.    In  caso  di
          omessa   allegazione,  si  applicano  le  disposizioni  del
          secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
            7. Proposte di aumento di capitale. - Nelle societa'  con
          azioni quotate in borsa le proposte di aumento del capitale
          sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione
          devono  essere  comunicate  alla  societa' incaricata della
          revisione, unitamente  alla  relazione  illustrativa  degli
          amministratori  di  cui  al sesto comma dell'art.  2441 del
          codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello
          fissato per l'assemblea che deve discuterle.
            Entro trenta giorni dal  ricevimento  della  proposta  la
          societa'  di  revisione  esprime  per  iscritto  il proprio
          parere sulla  congruita'  del  prezzo  di  emissione  delle
          azioni,  sottoscrivendolo  a  norma  del  secondo comma del
          precedente art. 4.
            In  caso di aumento del capitale mediante conferimenti in
          natura, i compiti attribuiti ai sindaci dall'art. 2440  del
          codice civile sono svolti dalla societa' di revisione.
            La  relazione  degli  amministratori  e  il  parere della
          societa' di revisione devono restare depositati nella  sede
          della  societa'  durante  i  quindici  giorni che precedono
          l'assemblea e finche' questa non abbia deliberato.  I  soci
          possono  prenderne  visione.  I  documenti predetti debbono
          essere allegati agli  altri  documenti  richiesti  ai  fini
          dell'iscrizione  della  deliberazione  nel  registro  delle
          imprese.
            8. Albo speciale delle societa' di  revisione.  -  1.  La
          commissione  nazionale  per le societa' e la borsa provvede
          alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione
          abilitate  all'esercizio  delle  funzioni  indicate   negli
          articoli 1 e 7 del presente decreto;
             2.  Salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  8-bis e 9,
          nell'albo speciale possono essere iscritte le societa'  che
          rispondono ai seguenti requisiti:
              a)   oggetto   sociale   limitato   alla   revisione  e
          all'organizzazione contabile di aziende;
              b) rappresentanti la societa' nel controllo legale  dei
          conti  e  maggioranza,  degli  amministratori  iscritti nel
          registro dei revisori contabili;
              c) nelle societa' regolate nei capi II, III  e  IV  del
          titolo  V del libro del codice civile, maggioranza numerica
          e per quote dei soci costituita da  iscritti  nel  registro
          dei revisori contabili;
              d)  nelle  societa'  regolate  nei capi V, VI e VII del
          titolo V del libro V del  codice  civile,  maggioranza  dei
          diritti   di  voto  nell'assemblea  ordinaria  spettante  a
          persone  fisiche  iscritte  nel   registro   dei   revisori
          contabili;
              e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V
          del  libro  V  del  codice  civile, azioni nominative e non
          trasferibili mediante girata.
             3. Per l'iscrizione nell'albo le societa' devono inoltre
          essere munite  di  garanzia  assicurativa  giudicata  dalla
          Commissione   idonea   a   coprire   i   rischi   derivanti
          dall'esercizio dell'attivita' sociale.
             4. Le societa' costituite all'estero  aventi  in  Italia
          sede  secondaria  con rappresentanza stabile possono essere
          iscritte nell'albo purche' ricorrano i  requisiti  indicati
          dai  commi  2  e  3  e salvo quanto previsto dagli articoli
          8-bis e 9.
             5. Le societa' costituite all'estero iscritte  nell'albo
          speciale  devono  trasmettere  alla Commissione il bilancio
          annuale relativo alla  sede  secondaria  che  esercita  nel
          territorio   dello   Stato   attivita'   di   revisione   e
          organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile
          alle  societa'  stesse  non  prescriva  la  redazione   del
          bilancio.
             6.  La  sostituzione degli amministratori, delle persone
          che rappresentano la  societa'  nel  controllo  legale  dei
          conti  e  dei  direttori generali, nonche' il trasferimento
          delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione
          entro dieci giorni.  E'  inoltre  comunicata  nello  stesso
          termine  ogni  altra modificazione della compagine sociale,
          dell'organo amministrativo e dei patti sociali  che  incide
          sui requisiti indicati nel presente articolo.
             7.  In  caso  di omissione o ritardo nelle comunicazioni
          previste dal comma 6, la Commissione  applica  la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire cinque
          milioni  a  lire  trenta  milioni,  salva  la  facolta'  di
          cancellazione dall'albo.
            8-bis.  Onorabilita'  degli amministratori. - 1. Non puo'
          essere   iscritta   nell'albo   la    societa'    il    cui
          amministratore:
             a)  si  trova  in  stato di interdizione temporanea o di
          sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
          e delle imprese;
             b) e' stato sottoposto a misure di prevenzione ai  sensi
          della  legge  27  dicembre  1956,  n. 1423 o della legge 31
          maggio  1965,  n.    575,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
             c) ha riportato condanna alla reclusione, anche  se  con
          pena  condizionalmente  sospesa,  salvi  gli  effetti della
          riabilitazione:
              1) per uno dei delitti previsti nel  regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267;
              2) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro
          V del codice civile;
              3)  per  un  delitto  non  colposo,  per  un  tempo non
          inferiore a un anno;
              4) per un delitto contro la  pubblica  amministrazione,
          contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio, contro
          l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.
            9. Iscrizione nell'albo speciale.  -  L'iscrizione  delle
          societa'  di revisione nell'albo speciale e' disposta dalla
          Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa,  previo
          accertamento  dell'esistenza  dei  requisiti prescritti dal
          presente   decreto   e    in    base    alla    valutazione
          dell'indipendenza, organizzazione e idoneita' tecnica delle
          societa'.
            Dell'iscrizione   nell'albo  speciale  deve  essere  data
          notizia, a cura della Commissione e a spese della  societa'
          interessata,  nel  Bollettino  ufficiale delle societa' per
          azioni e a responsabilita' limitata (Bollettino nazionale).
            I  provvedimenti  della   Commissione   che   negano   la
          iscrizione   devono   essere  motivati  e  notificati  alla
          societa'.
            Le spese di iscrizione nell'albo speciale sono  a  carico
          della societa' richiedente, secondo tariffe che sono deter-
          minate dalla Commissione.
            10.  Tenuta  dell'albo. - La Commissione nazionale per le
          societa' e la borsa vigila sull'attivita' delle societa' di
          revisione    iscritte     all'albo     per     controllarne
          l'indipendenza,  l'idoneita'  tecnica  e  il  modo  con cui
          esercitano il controllo  contabile.
            Nell'esercizio della vigilanza la Commissione puo':
             a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati
          e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i
          relativi termini;
             b) eseguire ispezioni e assumere notizie  e  chiarimenti
          dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali;
             c)  raccomandare l'adozione di principi e criteri per il
          controllo contabile delle societa' e per la  certificazione
          dei  bilanci,  richiedendo  preventivamente  il  parere del
          Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti  e   del
          Consiglio  nazionale  dei  ragionieri. I principi e criteri
          anzidetti sono pubblicati con le forme e le  modalita'  de-
          terminate dalla stessa Commissione.
            11. Cancellazione dall'albo speciale. - 1. La Commissione
          nazionale   per   le   societa'  e  la  borsa,  se  accerta
          l'insussistenza    dei     requisiti     dell'indipendenza,
          dell'organizzazione e dell'idoneita' tecnica o comunque dei
          requisiti   prescritti   dal   presente   decreto,   ne  da
          comunicazione alla societa' di revisione,  assegnandole  un
          termine  non  superiore  a  sei mesi per sanare le carenze.
          Qualora  entro  il  termine  assegnatole  la  societa'   di
          revisione  non  abbia provveduto, la Commissione ne dispone
          la cancellazione dall'albo speciale.
            2. La Commissione,  quando  accerta  gravi  irregolarita'
          nello   svolgimento   delle   funzioni   di   revisione   e
          certificazione di bilanci puo':
             a)   intimare   alla   societa'   di    non    avvalersi
          nell'attivita'   di  revisione  e  certificazione,  per  un
          periodo non superiore a due anni, delle persone alle  quali
          sono ascrivibili le irregolarita';
             b) vietare alla societa' di accettare nuovi incarichi di
          revisione per un periodo non superiore ad un anno.
            3.   La   Commissione   puo'  disporre  la  cancellazione
          dall'albo speciale se le irregolarita' sono particolarmente
          gravi o se  la  societa'  non  ottempera  ai  provvedimenti
          indicati nel comma 2.
            4.   Il  provvedimento  di  cancellazione  e'  comunicato
          immediatamente alle societa' che hanno conferito l'incarico
          ai sensi dell'art. 2.   Si applicano  le  disposizioni  dei
          commi nono e undicesimo dell'art.  2.
            5.  Il  Ministero  di  grazia  e  giustizia comunica alla
          Commissione i  provvedimenti  adottati  nei  confronti  dei
          soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
            6.  Sono  cancellate  dall'albo  speciale le societa' che
          entro  il  termine  di  un  anno  dalla   data   di   prima
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del registro dei
          revisori contabili istituito presso il Ministero di  grazia
          e  giustizia  non  si  siano adeguate alle disposizioni del
          presente decreto.
            7. I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale  e
          quelli  previsti  dal  comma  2  sono  adottati  sentita la
          societa' di revisione, motivati, notificati alla societa' e
          comunicati al Ministero di grazia e giustizia. Di  essi  e'
          data  notizia,  a  cura  della  Commissione e a spese della
          societa'  interessata,  nel  Bollettino   ufficiale   delle
          societa'   per   azioni   e   a   responsabilita'  limitata
          (Bollettino nazionale).
            12.  Responsabilita'  civile.  -  Le  persone  che  hanno
          sottoscritto  la relazione di certificazione e i dipendenti
          che  abbiano  effettuato   le   operazioni   di   controllo
          contabile,  sono responsabili, in solido con la societa' di
          revisione, per i danni conseguenti da propri  inadempimenti
          o  fatti illeciti nei confronti della societa' assoggettata
          a revisione e dei terzi.
            13. Esami di idoneita'. - L'esame  previsto  nel  secondo
          comma  del  precedente  art.  8  consta  di prove scritte e
          orali.
            Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:
             a)   revisione   contabile   (principi  contabili  e  di
          revisione);
             b) contabilita' generale;
             c) diritto commerciale e tributario di impresa.
            Le prove orali, oltre che sulle materie oggetto di  esame
          scritto, vertono sulle seguenti materie:
             a) analisi finanziaria e di bilancio;
             b) contabilita' analitica dei costi;
             c)  sistemi  di  informazione  e  controlli  interni  di
          azienda;
             d) economia d'azienda.
            Gli esami  sono  indetti  annualmente  dalla  commissione
          nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa.  I termini e le
          modalita' per lo svolgimento degli esami  sono  determinati
          dalla Commissione con sua deliberazione.
            La   commissione  di  esame  e'  presieduta  da  uno  dei
          componenti della Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa ed e' costituita da due docenti universitari, da  due
          dottori  commercialisti  e  da un ragioniere, designati dai
          rispettivi consigli nazionali, nonche'  da  un  esperto  in
          materia  di  revisione  contabile  scelto dalla Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa.
            14.  Falsita'  nella  certificazione  dei  bilanci  o  in
          relazioni,    comunicazioni    o   dichiarazioni.   -   Gli
          amministratori  della  societa'  di  revisione  che   nella
          certificazione  del bilancio attestano il falso o che nelle
          relazioni o in altre comunicazioni o  dichiarazioni,  rela-
          tive  alla  societa'  assoggettata  a  revisione, espongono
          fraudolentemente fatti non rispondenti al vero o nascondono
          o alterano, in tutto  o  in  parte,  fatti  concernenti  le
          condizioni  economiche  della  societa'  sono puniti con la
          reclusione da uno a cinque anni e  con  la  multa  da  lire
          quattrocentomila a lire quattro milioni.
            15.    Divulgazione   di   notizie   riservate.   -   Gli
          amministratori e i dipendenti della societa'  di  revisione
          che si servono, a profitto altrui, di notizie avute a causa
          della  loro attivita' relative alla societa' assoggettata a
          revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a  due
          anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro
          milioni.
            Gli  amministratori  e  i  dipendenti  della  societa' di
          revisione  che,  senza  giustificato   motivo,   comunicano
          notizie  avute  a causa della loro attivita', relative alla
          societa' assoggettata a  revisione,  sono  puniti,  se  dal
          fatto  puo'  derivare pregiudizio alla societa' stessa, con
          la reclusione fino a un anno.
            I delitti previsti dal presente articolo sono punibili  a
          querela  della  societa'  cui  si  riferiscono  le  notizie
          utilizzate o comunicate.
             16.  Prestiti  e  garanzie  della  societa'  e  compensi
          illegali.   -  Gli  amministratori  e  i  dipendenti  della
          societa'  di  revisione  che  contraggono  prestiti,  sotto
          qualsiasi   forma,  sia  direttamente  sia  per  interposta
          persona, con la societa' assoggettata a revisione o con una
          societa'  che  la  controlla, o ne e' controllata, o che si
          fanno prestare da una di tali societa' garanzie per  debiti
          propri,  sono  puniti con la reclusione da uno a tre anni e
          con la multa da lire ottantamila a lire ottocentomila.
            Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  gli
          amministratori  e  i dipendenti della societa' di revisione
          che  percepiscono  in  proprio   favore,   direttamente   o
          indirettamente,  dalla  societa'  assoggettata  a revisione
          compensi  in  denaro  o  in  altra  forma,   oltre   quelli
          legittimamente  pattuiti,  sono puniti con la reclusione da
          sei mesi a tre anni e con la multa da  lire  ottantamila  a
          lire  quattrocentomila.  La  stessa  pena  si  applica agli
          amministratori,  ai  dirigenti  e  ai   liquidatori   della
          societa'  assoggettata a revisione che hanno corrisposto il
          compenso non dovuto.
            17.  Aggravanti  -  Comunicazione   della   sentenza   di
          condanna. - Quando dai fatti previsti dagli articoli 14, 15
          e  16,  secondo  comma,  derivi  alla  societa' un danno di
          gravita' rilevante, la pena e' aumentata fino alla meta'.
            La sentenza penale pronunziata a carico di amministratori
          e dipendenti della societa' di revisione per reati commessi
          nell'esercizio o a causa delle  attribuzioni  previste  dal
          presente  decreto,  e'  comunicata,  a cura del cancelliere
          dell'autorita' giudiziaria che ha emesso la  sentenza,  per
          gli eventuali provvedimenti, alla Commissione nazionale per
          le societa' e la borsa.
            18.  Prima  formazione  dell'albo speciale. - Le societa'
          autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.  1966
          e  del  regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, anteriormente
          alla data dell'8 giugno 1974, che  presentino  domanda  per
          l'iscrizione   nell'albo  speciale  entro  sei  mesi  dalla
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei
          regolamenti di organizzazione  di  cui  all'art.  1,  sesto
          comma,  sub  art.  1  della  legge  7  giugno 1974, n. 216,
          possono essere iscritte nell'albo speciale anche  se  prive
          del  requisito  di  cui  all'art.  8, secondo comma, n. 2),
          fermi tutti gli  altri  requisiti  richiesti  dal  presente
          decreto da accertare a norma del primo comma dell'art. 9.
            La  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e la borsa
          provvede alla prima formazione dell'albo speciale  nei  tre
          mesi  successivi alla scadenza e termine previsto nel comma
          precedente.
            Entro un anno dalla pubblicazione del primo elenco  degli
          idonei  all'esame di cui all'art. 13, le societa' di cui al
          primo comma devono, a  pena  di  decadenza  dell'iscrizione
          nell'albo,   provvedere  a  conformarsi  alle  prescrizioni
          dell'art. 8, secondo comma, n. 2).
            19. Disposizione transitoria. - Le societa' le cui azioni
          sono gia' quotate in borsa alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto e quelle le cui azioni sono ammesse su
          istanza  alla quotazione di borsa successivamente alla data
          predetta e anteriormente alla scadenza dei periodi indicati
          per  ciascuna categoria di societa' alle successive lettere
          a), b), c) e d) del presente comma, debbono  provvedere  al
          conferimento  dell'incarico  a  una  societa' di revisione,
          iscritta  all'albo  speciale  di  cui  all'articolo  8  del
          presente decreto, nei seguenti termini, che decorrono dalla
          data della pubblicazione dell'albo di cui all'artico 18:
             a)  un  anno,  per  le  societa'  finanziarie,  e per le
          societa' aventi, alla data del 31 dicembre 1974 un capitale
          sociale superiore a 50 miliardi di lire;
             b) due anni, per le societa' aventi, alla  data  del  31
          dicembre  1974,  un  capitale  sociale  superiore  a  10  e
          inferiore o pari a 50 miliardi di lire;
             c) tre anni, per le rimanenti societa';
             d) quattro anni, per le aziende e  istituti  di  credito
          quale che sia l'ammontare del capitale sociale.
            Si applica il secondo comma dell'articolo 2.
            L'obbligo  di  certificazione  del  bilancio  ha inizio a
          decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in  cui
          e' stato conferito l'incarico.
            In  caso  di  prima  ammissione alla quotazione di borsa,
          fino alla scadenza del termine di cui al punto d) del primo
          comma,  in  deroga  a  quanto  previsto  dal  terzo   comma
          dell'articolo  2,  la  negoziazione delle azioni puo' avere
          inizio anche se l'incarico di certificazione  del  bilancio
          non sia stato ancora conferito.
            Nel  caso in cui una societa' con azioni quotate in borsa
          sia divenuta societa' finanziaria successivamente alla data
          prevista al punto a) del primo comma, detto  incarico  deve
          essere  conferito  contestualmente  alla  deliberazione  di
          modificazione  dell'atto   costitutivo   e   l'obbligo   di
          certificazione   ha   inizio   a  decorrere  dall'esercizio
          immediatamente successivo.