Art. 28 Revisione e certificazione del bilancio 1. Alle SIM si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, relative al controllo contabile e alla certificazione del bilancio, ad eccezione dell'articolo 6, commi primo e secondo, e dell'articolo 7.
Nota all'articolo 28: - Il testo completo del D.P.R. n. 136/1975 (Attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa) e' il seguente: 1. Controllo della contabilita' e della valutazione del patrimonio sociale. - Nelle societa' con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilita' sociale, della corrispondenza del bilancio delle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale sono attribuite a una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dal successivo art. 8. La societa' di revisione provvede, altresi', alla certificazione del bilancio ai sensi del successivo art. 4, nonche' alla certificazione del bilancio consolidato, se sussiste l'obbligo della sua redazione. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle indicate nell'art. 2426, n. 5, dello stesso codice. La societa' di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della societa' documenti e notizie utili alla revisione e puo' procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli informando, il collegio sindacale dei fatti che ritiene censurabili, per gli adempimenti di competenza del collegio stesso a norma del secondo comma dell'art. 408 del codice civile. Le relazioni di certificazione, i pareri espressi e gli accertamenti eseguiti dalla societa' di revisione devono risultare da apposito libro, da tenersi, a cura della stessa, nella sede della societa' alla quale si riferiscono. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile. Alla societa' di revisione si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 2407 del codice civile. 2. Conferimento o revoca dell'incarico alla societa' di revisione. - Nelle societa' con azioni quotate in borsa il conferimento dell'incarico a una societa' di revisione e' deliberato dall'assemblea, che deve essere convocata a tal fine almeno tre mesi prima della scadenza dell'incarico in corso. Nelle societa' in accomandita per azioni, alla deliberazione di conferimento dell'incarico si applica l'articolo 2469 del codice civile. Qualora l'assemblea non sia stata convocata nel termine indicato nel comma precedente o la deliberazione non sia stata adottata, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede, d'ufficio, al conferimento dell'incarico. In caso di prima ammissione delle azioni alla quotazione di borsa la negoziazione non puo' aver inizio fino a quando l'incarico non sia stato conferito e la societa' di revisione non sia stata immessa nell'esercizio delle funzioni. Qualora la Commissione abbia richiesto la presentazione di un bilancio certificato in allegato alla domanda di ammissione delle azioni alla quotazione di borsa, il controllo contabile continua a essere svolto dalla societa' che ha certificato il bilancio sino a quando l'assemblea non abbia provveduto al conferimento dell'incarico. Se le azioni sono state ammesse d'ufficio alla quotazione in borsa a norma dell'art. 3, lettera d), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, l'incarico deve essere conferito entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione e la certificazione del bilancio e' effettuata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui e' stata disposta l'ammissione. Si applica la disposizione del secondo comma. L'incarico ha la durata di tre esercizi, puo' essere rinnovato per non piu' di due volte e puo' essere nuovamente conferito alla stessa societa' solo dopo il decorso di cinque esercizi. L'assemblea o la Commissione, nel conferire l'incarico, determina il corrispettivo spettante alla societa' di revisione secondo criteri generali fissati dalla stessa Commissione. Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico la relativa deliberazione deve essere trasmessa per l'approvazione alla Commissione, corredata delle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della societa' di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilita' in- dicate nel primo comma dell'art. 3 ad eccezione di quelle del n. 4). La Commissione, entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione, puo' negare l'approvazione qualora accerti l'esistenza di una delle cause di incompatibilita' indicate nel primo comma dell'art. 3 o qualora rilevi che la societa' cui e' affidato l'incarico non sia tecnicamente idonea ad assumerlo. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Anche prima della scadenza del triennio, l'assemblea puo' revocare l'incarico alla societa' di revisione quando ricorra una giusta causa, provvedendo con la stessa deliberazione a conferire l'incarico ad altra societa' di revisione. La Commissione, sentita la societa' revocata, puo' negare l'approvazione della deliberazione entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione medesima. La deliberazione dell'assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione. Le funzioni di controllo continuano a essere esercitate dalla societa' revocata fino a quando la deliberazione dell'assemblea non sia divenuta efficace. Se la Commissione abbia negato l'approvazione della deliberazione limitatamente al conferimento del nuovo incarico, il relativo provvedimento deve essere notificato ai sensi e per gli effetti del successivo nono comma. L'art. 2409 del codice civile si applica anche nel caso di fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri della societa' di revisione. La Commissione dispone d'ufficio, sentita la societa' di revisione, la revoca dell'incarico quando rilevi l'esistenza di alcuna delle cause che avrebbero comportato il diniego della sua approvazione. Il provvedimento di revoca e' notificato alla societa' di revisione e comunicato immediatamente alla societa' con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra societa' di revisione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l'assemblea non sia stata convocata o la deliberazione non sia stata adottata provvede d'ufficio la Commissione. Le funzioni di controllo continuano ad essere esercitate dalla societa' fino a quando la deliberazione dell'assemblea di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento d'ufficio della Commissione. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel sesto, settimo e nono comma del presente articolo, qualora la Commissione non abbia negato l'approvazione, gli amministratori devono provvedere al deposito della deliberazione di conferimento o di revoca dell'incarico, per l'iscrizione nel registro delle imprese ed entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione devono chiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni a responsabilita' limitata. I provvedimenti della Commissione di cui al secondo e nono comma devono, entro quindici giorni dalla data della loro comunicazione alla societa', essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori, i quali devono altresi' richiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata entro trenta giorni dall'iscrizione. 3. Incompatibilita'. - L'incarico non puo' essere conferito a societa' di revisione che si trovino in situazioni derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali: 1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della societa' che conferisce l'incarico o di altre societa' o enti che la controllano; 2) siano legati alla societa' che conferisce l'incarico o ad altre societa' o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico; 3) siano amministratori o sindaci della societa' che conferisce l'incarico o di altre societa', o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico; 4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della societa'. I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della societa' di revisione alla quale e' stato conferito l'incarico a norma dell'art. 2 non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della societa' che ha conferito l'incarico, ne' possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della societa' stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della societa' di revisione. Il divieto di cui al quarto comma dell'art. 2372 del codice civile si applica anche alla societa' di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della societa' stessa. 4. Certificazione del bilancio. - Il bilancio delle societa' per azioni quotate in borsa deve essere trasmesso alla societa' di revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, insieme con la relazione sulla gestione, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate. Insieme con il bilancio di esercizio devono essere comunicati il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione. La societa' di revisione, se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture contabili, se il bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e degli accertamenti eseguiti e se il bilancio e' conforme alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne abbiano la rappresentanza, iscritti nel registro dei revisori contabili. L'esposizione dei controlli eseguiti, l'indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelle che li hanno diretti, nonche' del compenso percepito dalla societa' di revisione, devono risultare dal libro previsto dall'art. 1, comma terzo. Se la societa' di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente la Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 5. Deposito e pubblicazione del bilancio. - Il bilancio delle societa' con azioni quotate in borsa deve restare depositato in copia nella sede della societa', insieme con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, con gli allegati di cui al terzo comma dell'art. 2429 del codice civile e con la relazione della societa' di revisione, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il collegio sindacale, tenuto conto della relazione della societa' di revisione, puo' formulare, riferendone direttamente in assemblea, eventuali osservazioni e proposte in aggiunta a quelle contenute nella relazione di cui all'art. 2429 del codice civile. La relazione della societa' di revisione e' depositata in allegato al bilancio a norma dell'art. 2435 del codice civile. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata. 6. Effetti della certificazione del bilancio. - In deroga agli artt. 2377, secondo comma, e 2379 del codice civile, la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio certificato dalla societa' di revisione puo' essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, o cento milioni di lire in valore nominale se il capitale sociale e' superiore a due miliardi di lire. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. Le societa' soggette a controllo contabile a norma del presente decreto debbono allegare alla dichiarazione dei redditi anche copia della relazione di certificazione del bilancio, di cui all'art. 4, secondo comma, o della relazione di cui all'art. 4, terzo comma. In caso di omessa allegazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 7. Proposte di aumento di capitale. - Nelle societa' con azioni quotate in borsa le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono essere comunicate alla societa' incaricata della revisione, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori di cui al sesto comma dell'art. 2441 del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta la societa' di revisione esprime per iscritto il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni, sottoscrivendolo a norma del secondo comma del precedente art. 4. In caso di aumento del capitale mediante conferimenti in natura, i compiti attribuiti ai sindaci dall'art. 2440 del codice civile sono svolti dalla societa' di revisione. La relazione degli amministratori e il parere della societa' di revisione devono restare depositati nella sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche' questa non abbia deliberato. I soci possono prenderne visione. I documenti predetti debbono essere allegati agli altri documenti richiesti ai fini dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. 8. Albo speciale delle societa' di revisione. - 1. La commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto; 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le societa' che rispondono ai seguenti requisiti: a) oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende; b) rappresentanti la societa' nel controllo legale dei conti e maggioranza, degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili; c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili; d) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili; e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata. 3. Per l'iscrizione nell'albo le societa' devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' sociale. 4. Le societa' costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purche' ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9. 5. Le societa' costituite all'estero iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attivita' di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle societa' stesse non prescriva la redazione del bilancio. 6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la societa' nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonche' il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. E' inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo. 7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facolta' di cancellazione dall'albo. 8-bis. Onorabilita' degli amministratori. - 1. Non puo' essere iscritta nell'albo la societa' il cui amministratore: a) si trova in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) e' stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) ha riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) per uno dei delitti previsti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile; 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi. 9. Iscrizione nell'albo speciale. - L'iscrizione delle societa' di revisione nell'albo speciale e' disposta dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti prescritti dal presente decreto e in base alla valutazione dell'indipendenza, organizzazione e idoneita' tecnica delle societa'. Dell'iscrizione nell'albo speciale deve essere data notizia, a cura della Commissione e a spese della societa' interessata, nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata (Bollettino nazionale). I provvedimenti della Commissione che negano la iscrizione devono essere motivati e notificati alla societa'. Le spese di iscrizione nell'albo speciale sono a carico della societa' richiedente, secondo tariffe che sono deter- minate dalla Commissione. 10. Tenuta dell'albo. - La Commissione nazionale per le societa' e la borsa vigila sull'attivita' delle societa' di revisione iscritte all'albo per controllarne l'indipendenza, l'idoneita' tecnica e il modo con cui esercitano il controllo contabile. Nell'esercizio della vigilanza la Commissione puo': a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini; b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali; c) raccomandare l'adozione di principi e criteri per il controllo contabile delle societa' e per la certificazione dei bilanci, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri. I principi e criteri anzidetti sono pubblicati con le forme e le modalita' de- terminate dalla stessa Commissione. 11. Cancellazione dall'albo speciale. - 1. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa, se accerta l'insussistenza dei requisiti dell'indipendenza, dell'organizzazione e dell'idoneita' tecnica o comunque dei requisiti prescritti dal presente decreto, ne da comunicazione alla societa' di revisione, assegnandole un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnatole la societa' di revisione non abbia provveduto, la Commissione ne dispone la cancellazione dall'albo speciale. 2. La Commissione, quando accerta gravi irregolarita' nello svolgimento delle funzioni di revisione e certificazione di bilanci puo': a) intimare alla societa' di non avvalersi nell'attivita' di revisione e certificazione, per un periodo non superiore a due anni, delle persone alle quali sono ascrivibili le irregolarita'; b) vietare alla societa' di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo non superiore ad un anno. 3. La Commissione puo' disporre la cancellazione dall'albo speciale se le irregolarita' sono particolarmente gravi o se la societa' non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 2. 4. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato immediatamente alle societa' che hanno conferito l'incarico ai sensi dell'art. 2. Si applicano le disposizioni dei commi nono e undicesimo dell'art. 2. 5. Il Ministero di grazia e giustizia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. 6. Sono cancellate dall'albo speciale le societa' che entro il termine di un anno dalla data di prima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia non si siano adeguate alle disposizioni del presente decreto. 7. I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale e quelli previsti dal comma 2 sono adottati sentita la societa' di revisione, motivati, notificati alla societa' e comunicati al Ministero di grazia e giustizia. Di essi e' data notizia, a cura della Commissione e a spese della societa' interessata, nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata (Bollettino nazionale). 12. Responsabilita' civile. - Le persone che hanno sottoscritto la relazione di certificazione e i dipendenti che abbiano effettuato le operazioni di controllo contabile, sono responsabili, in solido con la societa' di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della societa' assoggettata a revisione e dei terzi. 13. Esami di idoneita'. - L'esame previsto nel secondo comma del precedente art. 8 consta di prove scritte e orali. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: a) revisione contabile (principi contabili e di revisione); b) contabilita' generale; c) diritto commerciale e tributario di impresa. Le prove orali, oltre che sulle materie oggetto di esame scritto, vertono sulle seguenti materie: a) analisi finanziaria e di bilancio; b) contabilita' analitica dei costi; c) sistemi di informazione e controlli interni di azienda; d) economia d'azienda. Gli esami sono indetti annualmente dalla commissione nazionale per le societa' e la borsa. I termini e le modalita' per lo svolgimento degli esami sono determinati dalla Commissione con sua deliberazione. La commissione di esame e' presieduta da uno dei componenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa ed e' costituita da due docenti universitari, da due dottori commercialisti e da un ragioniere, designati dai rispettivi consigli nazionali, nonche' da un esperto in materia di revisione contabile scelto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 14. Falsita' nella certificazione dei bilanci o in relazioni, comunicazioni o dichiarazioni. - Gli amministratori della societa' di revisione che nella certificazione del bilancio attestano il falso o che nelle relazioni o in altre comunicazioni o dichiarazioni, rela- tive alla societa' assoggettata a revisione, espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero o nascondono o alterano, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della societa' sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni. 15. Divulgazione di notizie riservate. - Gli amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che si servono, a profitto altrui, di notizie avute a causa della loro attivita' relative alla societa' assoggettata a revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni. Gli amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie avute a causa della loro attivita', relative alla societa' assoggettata a revisione, sono puniti, se dal fatto puo' derivare pregiudizio alla societa' stessa, con la reclusione fino a un anno. I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della societa' cui si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate. 16. Prestiti e garanzie della societa' e compensi illegali. - Gli amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la societa' assoggettata a revisione o con una societa' che la controlla, o ne e' controllata, o che si fanno prestare da una di tali societa' garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire ottocentomila. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori e i dipendenti della societa' di revisione che percepiscono in proprio favore, direttamente o indirettamente, dalla societa' assoggettata a revisione compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire ottantamila a lire quattrocentomila. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della societa' assoggettata a revisione che hanno corrisposto il compenso non dovuto. 17. Aggravanti - Comunicazione della sentenza di condanna. - Quando dai fatti previsti dagli articoli 14, 15 e 16, secondo comma, derivi alla societa' un danno di gravita' rilevante, la pena e' aumentata fino alla meta'. La sentenza penale pronunziata a carico di amministratori e dipendenti della societa' di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, e' comunicata, a cura del cancelliere dell'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 18. Prima formazione dell'albo speciale. - Le societa' autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, anteriormente alla data dell'8 giugno 1974, che presentino domanda per l'iscrizione nell'albo speciale entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei regolamenti di organizzazione di cui all'art. 1, sesto comma, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, possono essere iscritte nell'albo speciale anche se prive del requisito di cui all'art. 8, secondo comma, n. 2), fermi tutti gli altri requisiti richiesti dal presente decreto da accertare a norma del primo comma dell'art. 9. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede alla prima formazione dell'albo speciale nei tre mesi successivi alla scadenza e termine previsto nel comma precedente. Entro un anno dalla pubblicazione del primo elenco degli idonei all'esame di cui all'art. 13, le societa' di cui al primo comma devono, a pena di decadenza dell'iscrizione nell'albo, provvedere a conformarsi alle prescrizioni dell'art. 8, secondo comma, n. 2). 19. Disposizione transitoria. - Le societa' le cui azioni sono gia' quotate in borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle le cui azioni sono ammesse su istanza alla quotazione di borsa successivamente alla data predetta e anteriormente alla scadenza dei periodi indicati per ciascuna categoria di societa' alle successive lettere a), b), c) e d) del presente comma, debbono provvedere al conferimento dell'incarico a una societa' di revisione, iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del presente decreto, nei seguenti termini, che decorrono dalla data della pubblicazione dell'albo di cui all'artico 18: a) un anno, per le societa' finanziarie, e per le societa' aventi, alla data del 31 dicembre 1974 un capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire; b) due anni, per le societa' aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 10 e inferiore o pari a 50 miliardi di lire; c) tre anni, per le rimanenti societa'; d) quattro anni, per le aziende e istituti di credito quale che sia l'ammontare del capitale sociale. Si applica il secondo comma dell'articolo 2. L'obbligo di certificazione del bilancio ha inizio a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato conferito l'incarico. In caso di prima ammissione alla quotazione di borsa, fino alla scadenza del termine di cui al punto d) del primo comma, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2, la negoziazione delle azioni puo' avere inizio anche se l'incarico di certificazione del bilancio non sia stato ancora conferito. Nel caso in cui una societa' con azioni quotate in borsa sia divenuta societa' finanziaria successivamente alla data prevista al punto a) del primo comma, detto incarico deve essere conferito contestualmente alla deliberazione di modificazione dell'atto costitutivo e l'obbligo di certificazione ha inizio a decorrere dall'esercizio immediatamente successivo.