Art. 29 Vigilanza ispettiva 1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono effettuare, per le materie di rispettiva competenza, ispezioni presso le imprese di investimento e le banche e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, in armonia con le disposizioni comunitarie. 2. Ciascuna autorita' comunica le ispezioni disposte all'altra autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su profili di propria competenza. 3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalita' per le verifiche. 4. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorita' di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalita' per le verifiche. 5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari modalita' per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.