Art. 29
                         Vigilanza ispettiva

  1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono effettuare, per le materie
di rispettiva competenza, ispezioni presso le imprese di investimento
e  le  banche e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento
degli  atti  ritenuti  necessari,  in  armonia  con  le  disposizioni
comunitarie.
  2.  Ciascuna  autorita'  comunica  le  ispezioni disposte all'altra
autorita',  la quale puo' chiedere accertamenti su profili di propria
competenza.
  3.  La  Banca  d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorita'
competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso
succursali di SIM e di banche stabilite sul territorio di detto Stato
ovvero concordare altre modalita' per le verifiche.
  4.  Le  autorita'  competenti  di  uno Stato comunitario, dopo aver
informato  la  Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche
tramite  loro  incaricati, le succursali di imprese di investimento e
di   banche  comunitarie  dalle  stesse  autorizzate,  stabilite  nel
territorio della Repubblica. Se le autorita' di uno Stato comunitario
lo  richiedono,  la  Banca  d'Italia  e  la CONSOB, nell'ambito delle
rispettive   competenze,  procedono  direttamente  agli  accertamenti
ovvero concordano altre modalita' per le verifiche.
  5.  La  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  possono  concordare  con le
autorita'   competenti  degli  Stati  extracomunitari  modalita'  per
l'ispezione  di  succursali  di  imprese  di investimento e di banche
insediate nei rispettivi territori.