Art. 31 Provvedimenti cautelari 1. Il Presidente della CONSOB puo' disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione della SIM e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie. 2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale. Il Presidente della CONSOB puo' stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della SIM. 3. L'indennita' spettante al commissario e' determinata dalla CONSOB in base a criteri dalla stessa stabiliti ed e' a carico della SIM. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario. 4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della CONSOB. 5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa di investimento.
Nota all'articolo 31: - Per il testo dell'art. 91, comma 1, del T.U. bancario si veda la nota all'art. 64.