Art. 31
                       Provvedimenti cautelari

  1.  Il  Presidente della CONSOB puo' disporre in via d'urgenza, ove
ricorrano  situazioni  di  pericolo per i clienti o per i mercati, la
sospensione  degli organi di amministrazione della SIM e la nomina di
un  commissario  che  ne  assume  la  gestione quando risultino gravi
irregolarita'  nell'amministrazione  ovvero  gravi  violazioni  delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie.
  2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta
giorni.   Il  commissario,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  e'
pubblico   ufficiale.  Il  Presidente  della  CONSOB  puo'  stabilire
speciali cautele e limitazioni per la gestione della SIM.
  3.  L'indennita'  spettante  al  commissario  e'  determinata dalla
CONSOB  in base a criteri dalla stessa stabiliti ed e' a carico della
SIM.  Si  applica  l'articolo  91,  comma 1, ultimo periodo, del T.U.
bancario.
  4.  Le  azioni  civili  contro  il  commissario,  per atti compiuti
nell'espletamento  dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione
della CONSOB.
  5.  Il  presente articolo si applica anche alle succursali italiane
di  imprese  di  investimento extracomunitarie. Il commissario assume
nei   confronti   delle   succursali   i   poteri   degli  organi  di
amministrazione dell'impresa di investimento.
 
          Nota all'articolo 31:
            - Per il testo dell'art. 91, comma 1, del  T.U.  bancario
          si veda la nota all'art. 64.