Art. 33 Provvedimenti straordinari nei confronti di imprese di investimento comunitarie e banche comunitarie 1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB possono ordinare alle imprese stesse di porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione all'autorita' competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. 2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i provvedimenti necessari, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni riguardanti singoli servizi o attivita', nonche' ordinare la chiusura della succursale quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale, o quando risultino violazioni delle norme di comportamento emanate ai sensi dell'articolo 25, o quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei clienti. I provvedimenti previsti dal presente comma sono comunicati dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale. 3. I provvedimenti e gli adempimenti del presente articolo competono alla Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, quando riguardano le banche comunitarie o le societa' finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario.
Nota all'articolo 33: - Per il testo dell'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario si veda la nota all'articolo 64.