Art. 33
             Provvedimenti straordinari nei confronti di
      imprese di investimento comunitarie e banche comunitarie

  1.  In  caso  di  violazione  da  parte  di imprese di investimento
comunitarie delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente
decreto,  la Banca d'Italia o la CONSOB possono ordinare alle imprese
stesse  di  porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione
all'autorita'    competente    dello   Stato   comunitario   in   cui
l'intermediario  ha  sede  legale  per  i provvedimenti eventualmente
necessari.
  2.   L'autorita'   di   vigilanza   che  procede  puo'  adottare  i
provvedimenti   necessari,  compresa  l'imposizione  del  divieto  di
intraprendere   nuove   operazioni   riguardanti  singoli  servizi  o
attivita',  nonche'  ordinare  la  chiusura  della  succursale quando
manchino   o  risultino  inadeguati  i  provvedimenti  dell'autorita'
competente  dello  Stato  comunitario  in cui l'intermediario ha sede
legale,  o  quando  risultino violazioni delle norme di comportamento
emanate ai sensi dell'articolo 25, o quando le irregolarita' commesse
possano  pregiudicare  interessi generali, ovvero nei casi di urgenza
per la tutela delle ragioni dei clienti. I provvedimenti previsti dal
presente  comma  sono  comunicati  dall'autorita'  che li ha adottati
all'autorita'    competente    dello   Stato   comunitario   in   cui
l'intermediario ha sede legale.
  3.   I  provvedimenti  e  gli  adempimenti  del  presente  articolo
competono alla Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, quando
riguardano  le  banche comunitarie o le societa' finanziarie previste
dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario.
 
          Nota all'articolo 33:
            -  Per  il  testo  dell'articolo  18,  comma  2, del T.U.
          bancario si veda la nota all'articolo 64.