Art. 37
                             Abusivismo

  1. Chiunque svolge uno o piu' servizi di investimento senza esservi
autorizzato o legittimato ai sensi del presente decreto e' punito con
la  reclusione  da  sei  mesi  a  quattro anni e con la multa da lire
quattro  milioni  a lire venti milioni. La medesima pena si applica a
chi  offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di
comunicazione   a   distanza,   strumenti  finanziari  o  servizi  di
investimento senza esservi legittimato ai sensi del presente decreto.
  2.  Se  vi  e' fondato sospetto di ritenere che una societa' svolga
servizi  di  investimento  senza esservi autorizzata o legittimata ai
sensi  del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB denunziano
i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti
previsti dall'articolo 2409 del codice civile.
  3.  Chiunque  esercita  l'attivita'  di promotore finanziario senza
essere  iscritto  nell'albo  indicato  dall'articolo  23, comma 4, e'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da
lire quattro milioni a lire venti milioni.
 
          Note all'articolo 37:
            -  Il  testo  dell'art.  2409  del  codice  civile  e' il
          seguente:
            2409. Denunzia al tribunale. - Se vi e' fondato  sospetto
          di  gravi  irregolarita'  nell'adempimento dei doveri degli
          amministratori e dei sindaci, i soci che  rappresentano  il
          decimo  del  capitale sociale possono denunziare i fatti al
          tribunale.
            Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di   consiglio   gli
          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
          dell'amministrazione  della  societa'  a  spese  dei   soci
          richiedenti.  subordinandola, se del caso, alla prestazione
          di una cauzione.
            Se le irregolarita' denunziate sussistono,  il  tribunale
          puo'  disporre  gli    opportuni  provvedimenti cautelari e
          convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei
          casi piu' gravi  puo'  revocare  gli  amministratori  ed  i
          sindaci   e   nominare   un   amministratore   giudiziario,
          determinandone i poteri e la durata.
            L'amministratore giudiziario puo'  proporre  l'azione  di
          responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci.
            Prima  della  scadenza  del suo incarico l'amministratore
          giudiziario convoca e presiede l'assemblea  per  la  nomina
          dei  nuovi  amministratori e sindaci o per proporre, se del
          caso, la messa in liquidazione della societa'.
            I  provvedimenti  previsti  da  questo  articolo  possono
          essere  adottati anche su richiesta del pubblico ministero,
          e in questo caso le spese per  l'ispezione  sono  a  carico
          della societa'.