Art. 37 Abusivismo 1. Chiunque svolge uno o piu' servizi di investimento senza esservi autorizzato o legittimato ai sensi del presente decreto e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La medesima pena si applica a chi offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento senza esservi legittimato ai sensi del presente decreto. 2. Se vi e' fondato sospetto di ritenere che una societa' svolga servizi di investimento senza esservi autorizzata o legittimata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile. 3. Chiunque esercita l'attivita' di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 23, comma 4, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Note all'articolo 37: - Il testo dell'art. 2409 del codice civile e' il seguente: 2409. Denunzia al tribunale. - Se vi e' fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione dell'amministrazione della societa' a spese dei soci richiedenti. subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Se le irregolarita' denunziate sussistono, il tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli amministratori ed i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della societa'. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del pubblico ministero, e in questo caso le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.