Art. 38
                          Gestione infedele

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato piu' grave, chi, nella
gestione   di   portafogli   di  investimento,  in  violazione  delle
disposizioni  regolanti  i  conflitti  di  interesse,  pone in essere
operazioni  che arrecano danno a un investitore, al fine di procurare
a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con l'arresto da sei
mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a duecento milioni.