Art. 38 Gestione infedele 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nella gestione di portafogli di investimento, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno a un investitore, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a duecento milioni.