Art. 39 Confusione di patrimoni 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio dei servizi di investimento, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno ai clienti, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.