Art. 39
                       Confusione di patrimoni

  1.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato  piu'  grave,  chi,
nell'esercizio  dei  servizi  di investimento, al fine di procurare a
se'   o   ad  altri  un  ingiusto  profitto,  viola  le  disposizioni
concernenti  la  separazione patrimoniale arrecando danno ai clienti,
e'  punito  con  l'arresto  da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire duecento milioni.