Art. 4 Vigilanza 1. L'attivita' di vigilanza ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilita', alla competitivita' e al buon funzionamento del sistema finanziario. 2. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti delle imprese di investimento, delle banche e degli altri soggetti abilitati, in conformita' delle disposizioni del presente decreto; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. 3. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.