Art. 4
                              Vigilanza

  1.  L'attivita'  di  vigilanza  ha  per  scopo  la trasparenza e la
correttezza  dei  comportamenti  e  la  sana  e prudente gestione dei
soggetti  vigilati,  avendo  riguardo alla tutela degli investitori e
alla  stabilita',  alla  competitivita'  e  al buon funzionamento del
sistema finanziario.
  2.  La  Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza
nei  confronti  delle  imprese  di investimento, delle banche e degli
altri  soggetti  abilitati,  in  conformita'  delle  disposizioni del
presente  decreto; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni
regolanti le materie di competenza.
  3.  La  Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche
al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati
e  si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle
irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.