Art. 40
                       Abuso di denominazione

  1.  L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione  rivolta  al pubblico, delle parole "SIM", "societa' di
intermediazione mobiliare", "impresa di investimento" ovvero di altre
parole  o  locuzioni,  anche  in lingua straniera, idonee a trarre in
inganno   sulla   legittimazione  allo  svolgimento  dei  servizi  di
investimento   e'   vietato  a  soggetti  diversi  dalle  imprese  di
investimento.  Chiunque  contravviene  al  divieto di cui al presente
comma  e' punito con la sazione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire venti milioni.