Art. 40 Abuso di denominazione 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "SIM", "societa' di intermediazione mobiliare", "impresa di investimento" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi di investimento e' vietato a soggetti diversi dalle imprese di investimento. Chiunque contravviene al divieto di cui al presente comma e' punito con la sazione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.