Art. 41
                     Partecipazioni al capitale

  1.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato piu' grave, la falsita'
delle  comunicazioni  previste  dall'articolo  10,  commi 1 e 3, e di
quelle richieste ai sensi dell'articolo 12, sono puniti con l'arresto
da  sei  mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire
cento milioni.
  2. L'omissione delle comunicazioni previste dall'articolo 10, commi
1  e  3,  e  di quelle richieste ai sensi dell'articolo 12 nonche' la
violazione  dei  divieti previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, sono
punite  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire dieci
milioni  a  lire  cento milioni. La stessa sanzione si applica per le
comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta giorni.