Art. 41 Partecipazioni al capitale 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, la falsita' delle comunicazioni previste dall'articolo 10, commi 1 e 3, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 12, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. 2. L'omissione delle comunicazioni previste dall'articolo 10, commi 1 e 3, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 12 nonche' la violazione dei divieti previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta giorni.