Art. 42
                 Tutela dell'attivita' di vigilanza

  1.  Fuori  dei  casi previsti dall'articolo 134, comma 1, del T. U.
bancario,   chi  svolge  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo  presso  imprese  di  investimento, banche o altri soggetti
abilitati  che  svolgono  servizi  di  investimento  ed espone, nelle
comunicazioni   alla   Banca   d'Italia  o  alla  CONSOB,  fatti  non
rispondenti  al  vero  sulle condizioni economiche di dette imprese o
sulle  attivita'  svolte  per  conto degli investitori o nasconde, in
tutto  o  in  parte,  fatti  concernenti le condizioni o le attivita'
stesse,   al   fine  di  ostacolare  l'esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza,  e' punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu'
grave,  con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
due milioni a lire venti milioni.
  2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 134 del T.U.
bancario,  chi  esercita  funzioni  di  amministrazione,  direzione e
controllo  presso  imprese  di  investimento, banche o altri soggetti
abilitati  che  esercitano  servizi  di  investimento  e  ostacola le
funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d'Italia o alla CONSOB e'
punito  con  l'arresto  fino  a  un  anno  e  con  l'ammenda  da lire
venticinque milioni a lire cento milioni.
 
          Nota all'articolo 42:
            - Per il testo  dell'articolo  134,  comma  1,  del  T.U.
          bancario si veda la nota all'articolo 64.