Art. 44
                       Procedura sanzionatoria

  1.  Per le violazioni previste nel presente capo cui e' applicabile
una  sanzione  amministrativa, la Banca d'Italia o la CONSOB, secondo
le  rispettive competenze, contestati gli addebiti agli interessati e
valutate  le  deduzioni  dagli stessi presentate entro trenta giorni,
tenuto  conto  del  complesso delle informazioni raccolte, inviano la
documentazione  al  Ministero  del  tesoro  per  l'applicazione della
sanzione pecuniaria, formulando la relativa proposta.
  2.  Il  Ministero  del tesoro provvede ad applicare la sanzione con
decreto motivato.
  3.  Contro  il  provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni e'
ammesso reclamo alla Corte di Appello di Roma. Il reclamo deve essere
notificato al Ministero del tesoro e all'autorita' che ha proposto il
provvedimento   nel   termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
comunicazione  del  provvedimento  medesimo  e deve essere depositato
presso  la  cancelleria  della  Corte  d'Appello  entro trenta giorni
dall'ultima  notifica. L'autorita' cui e' stato notificato il reclamo
trasmette  alla  Corte  d'Appello  gli  atti  ai  quali il reclamo si
riferisce, con le sue osservazioni.
  4. La Corte d'Appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini
per   la  presentazione  di  memorie,  documenti  nonche'  consentire
l'audizione anche personale delle parti.
  5.  Il  giudizio  della  Corte  d'Appello  e'  dato  in  camera  di
consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
  6.  Copia  del  decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della
Corte  d'Appello al Ministero del tesoro, nonche' alla Banca d'Italia
o  alla  CONSOB  per  la  pubblicazione, per estratto, nei rispettivi
Bollettini.
  7.  Le  societa'  e  gli  enti ai quali appartengono i responsabili
delle  violazioni  rispondono  del  pagamento  della  sanzione e sono
tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.
   8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli
40, 41 e 43 non si applica la disposizione contenuta nell'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
          Nota all'articolo 44:
            -  Il  testo  dell'articolo  16  della  legge n. 689/1981
          (modifiche la sistema penale) e' il seguente:
            16.  Pagamento  in  misura  ridotta.  -  E'  ammesso   il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della
          sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro
          il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata
          o, se questa non vi e'  stata,  dalla  notificazione  degli
          estremi della violazione.
            Nei casi di violazione (del testo unico delle norme sulla
          circolazione   stradale   e)  dei  regolamenti  comunali  e
          provinciali  continuano  ad  applicarsi,   (rispettivamente
          l'art.  138  del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno
          1959, n. 393, con le  modifiche  apportate  dall'art.    11
          della  legge  14  febbraio  1974,  n. 62, e) l'art. 107 del
          testo unico delle leggi comunali e provinciali e  approvato
          con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
            Il  pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi
          in cui le norme antecedenti  all'entrata  in  vigore  della
          presente legge non consentivano l'oblazione.