Art. 44 Procedura sanzionatoria 1. Per le violazioni previste nel presente capo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o la CONSOB, secondo le rispettive competenze, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, inviano la documentazione al Ministero del tesoro per l'applicazione della sanzione pecuniaria, formulando la relativa proposta. 2. Il Ministero del tesoro provvede ad applicare la sanzione con decreto motivato. 3. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' ammesso reclamo alla Corte di Appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato al Ministero del tesoro e all'autorita' che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento medesimo e deve essere depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello entro trenta giorni dall'ultima notifica. L'autorita' cui e' stato notificato il reclamo trasmette alla Corte d'Appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni. 4. La Corte d'Appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie, documenti nonche' consentire l'audizione anche personale delle parti. 5. Il giudizio della Corte d'Appello e' dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. 6. Copia del decreto e' trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'Appello al Ministero del tesoro, nonche' alla Banca d'Italia o alla CONSOB per la pubblicazione, per estratto, nei rispettivi Bollettini. 7. Le societa' e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. 8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 40, 41 e 43 non si applica la disposizione contenuta nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'articolo 44: - Il testo dell'articolo 16 della legge n. 689/1981 (modifiche la sistema penale) e' il seguente: 16. Pagamento in misura ridotta. - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione (del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e) dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, (rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e) l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali e approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.