Art. 45 Sanzioni e provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari 1. Nei confronti dei promotori finanziari che si rendono responsabili della violazione di norme del presente decreto ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB sono irrogate, tenuto conto della gravita' della violazione e dell'eventuale recidiva, le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni; c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo; d) radiazione dall'albo. 2. Le sanzioni sono irrogate dalla CONSOB, previa contestazione degli addebiti agli interessati e tenuto conto delle deduzioni scritte presentate entro il termine di trenta giorni dagli interessati; questi ultimi hanno facolta' di richiedere di essere ascoltati personalmente entro il medesimo termine. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica la disposizione contenuta nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. La CONSOB, in caso di necessita' e urgenza, puo' disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario dall'esercizio dell'attivita' per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB. 4. La CONSOB puo' disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attivita' qualora il promotore finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualita' di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati: a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare; b) delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria; c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario; d) reati previsti dal presente decreto.
Nota all'articolo 45: - Per il testo dell'articolo 16 della legge n. 689/1981 si veda la nota all'articolo 44: