Art. 45
     Sanzioni e provvedimenti cautelari applicabili ai promotori
                             finanziari

  1.   Nei   confronti   dei  promotori  finanziari  che  si  rendono
responsabili della violazione di norme del presente decreto ovvero di
disposizioni  generali  o  particolari  impartite  dalla  CONSOB sono
irrogate,   tenuto   conto   della   gravita'   della   violazione  e
dell'eventuale recidiva, le seguenti sanzioni:
   a) richiamo scritto;
   b)  sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire un milione a lire
cinquanta milioni;
   c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
   d) radiazione dall'albo.
  2.  Le  sanzioni  sono  irrogate dalla CONSOB, previa contestazione
degli  addebiti  agli  interessati  e  tenuto  conto  delle deduzioni
scritte   presentate   entro   il  termine  di  trenta  giorni  dagli
interessati;  questi  ultimi  hanno  facolta' di richiedere di essere
ascoltati  personalmente  entro  il  medesimo  termine. Alle sanzioni
previste  dal  presente  articolo  non  si  applica  la  disposizione
contenuta nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3. La CONSOB, in caso di necessita' e urgenza, puo' disporre in via
cautelare  la  sospensione  del  promotore finanziario dall'esercizio
dell'attivita'  per  un  periodo  massimo di sessanta giorni, qualora
sussistano  elementi  che  facciano  presumere  l'esistenza  di gravi
violazioni  di  legge  ovvero  di disposizioni generali o particolari
impartite dalla CONSOB.
  4. La CONSOB puo' disporre in via cautelare, per un periodo massimo
di  un  anno, la sospensione dall'esercizio dell'attivita' qualora il
promotore  finanziario  sia  sottoposto ad una delle misure cautelari
personali  del  libro  IV, titolo I, capo II, del codice di procedura
penale  o  assuma  la  qualita' di imputato ai sensi dell'articolo 60
dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:
   a)  delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e
nella legge fallimentare;
   b)  delitti  contro  la  Pubblica  Amministrazione, contro la fede
pubblica,  contro  il  patrimonio,  contro  l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
   c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
   d) reati previsti dal presente decreto.
 
          Nota all'articolo 45:
            - Per il testo dell'articolo 16 della legge  n.  689/1981
          si veda la nota all'articolo 44: