Art. 46
            Mercati regolamentati di strumenti finanziari

  1.   L'attivita'   di   organizzazione   e   gestione   di  mercati
regolamentati  di  strumenti finanziari ha carattere di impresa ed e'
esercitata da societa' per azioni, anche senza scopo di lucro.
  2.  La  CONSOB,  con  regolamento  da  emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, determina:
   a)  il  capitale  minimo  delle  societa' di gestione previste dal
comma 1;
   b)  le attivita' connesse e strumentali a quelle di organizzazione
e  gestione  dei  mercati che possono essere svolte dalle societa' di
gestione.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  sentita  la  CONSOB,  determina con
regolamento  i  requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita'  dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo   nelle  societa'  di  gestione,  nonche'  i  requisiti  di
onorabilita' dei partecipanti al capitale.
  4.  Il  Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
individua  le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso ai fini
dell'applicazione delle norme del presente decreto.
  5. Anche in deroga alle disposizioni del presente Capo, il Ministro
del  tesoro,  sentita  la  Banca  d'Italia,  disciplina e autorizza i
mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti.