Art. 46 Mercati regolamentati di strumenti finanziari 1. L'attivita' di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed e' esercitata da societa' per azioni, anche senza scopo di lucro. 2. La CONSOB, con regolamento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, determina: a) il capitale minimo delle societa' di gestione previste dal comma 1; b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle societa' di gestione. 3. Il Ministro del tesoro, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' di gestione, nonche' i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale. 4. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso ai fini dell'applicazione delle norme del presente decreto. 5. Anche in deroga alle disposizioni del presente Capo, il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti.