Art. 48 Autorizzazione dei mercati regolamentati 1. La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando: a) la societa' di gestione possiede i requisiti previsti dall'articolo 46; b) il regolamento e' conforme alla disciplina comunitaria ed e' idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. 2. La CONSOB iscrive i mercati autorizzati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato quando non contrastino con il comma 1, lettera b). 3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati d'intesa con la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.