Art. 48
              Autorizzazione dei mercati regolamentati

  1.  La  CONSOB  autorizza  l'esercizio  dei  mercati  regolamentati
quando:
   a)   la   societa'  di  gestione  possiede  i  requisiti  previsti
dall'articolo 46;
   b)  il  regolamento  e' conforme alla disciplina comunitaria ed e'
idoneo   ad   assicurare   la  trasparenza  del  mercato,  l'ordinato
svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
  2.  La  CONSOB  iscrive i mercati autorizzati in un elenco, curando
l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le
modificazioni  del regolamento del mercato quando non contrastino con
il comma 1, lettera b).
  3.  I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati d'intesa
con  la  Banca  d'Italia  per  i  mercati  nei  quali  sono negoziati
all'ingrosso  titoli  obbligazionari  privati e pubblici, diversi dai
titoli  di  Stato, nonche' per i mercati nei quali sono negoziati gli
strumenti  previsti  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  d), e gli
strumenti  finanziari  derivati  su  titoli  pubblici,  su  tassi  di
interesse e su valute.