Art. 5
                            Provvedimenti

  1.  I  regolamenti  del  Ministro  del tesoro previsti dal presente
decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
  2.  La  Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le pro-
cedure  per  l'adozione  degli  atti  e  dei provvedimenti di propria
competenza previsti dal presente decreto.
  3.  I  regolamenti  e  i  provvedimenti di carattere generale della
Banca  d'Italia  e della CONSOB emanati ai sensi del presente decreto
sono  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Gli  altri  provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a
vigilanza  sono  pubblicati  dalla  Banca d'Italia e dalla CONSOB nei
rispettivi Bollettini.
 
          Nota all'articolo 5:
            - Il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.