Art. 5 Provvedimenti 1. I regolamenti del Ministro del tesoro previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le pro- cedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza previsti dal presente decreto. 3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della CONSOB emanati ai sensi del presente decreto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nei rispettivi Bollettini.
Nota all'articolo 5: - Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.