Art. 50
                        Vigilanza sui mercati

  1. La CONSOB vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare
la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela
degli investitori.
  2.  La  CONSOB,  con  le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
puo'  chiedere  alle  societa'  di  gestione  la  comunicazione anche
periodica  di  dati,  notizie,  atti  e  documenti,  nonche' eseguire
ispezioni  presso  le  medesime societa' e richiedere l'esibizione di
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.
  3.  In  caso  di  necessita'  ed  urgenza, la CONSOB adotta, per le
finalita'  indicate  al  comma  1,  i  provvedimenti necessari, anche
sostituendosi alla societa' di gestione.
  4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal
Presidente  della  CONSOB  o  da  chi  lo  sostituisce in caso di sua
assenza  o  impedimento.  Essi  sono  immediatamente esecutivi e sono
sottoposti   all'approvazione  della  Commissione  che  delibera  nel
termine  di  cinque  giorni; detti provvedimenti perdono efficacia se
non approvati entro tale termine.