Art. 51 Riconoscimento dei mercati 1. La CONSOB iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 48, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE. 2. La CONSOB, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita', puo' riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne l'operativita' sul territorio della Repubblica. 3. Le societa' di gestione che intendano chiedere ad autorita' di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla CONSOB, la quale rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita' estere. 4. La CONSOB accerta che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalita' di formazione dei prezzi, le modalita' di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori. 5. Le imprese di investimento e le banche nonche' i soggetti che gestiscono mercati comunicano alla CONSOB, nei casi e secondo le modalita' da questa stabilite, la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri.
Nota all'articolo 51: - Il testo dell'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE e' il seguente: Articolo 16 Ai fini del reciproco riconoscimento e dell'applicazione della presente direttiva, spetta a ciascuno Stato membro compilare l'elenco dei mercati regolamentari di cui e' lo Stato d'origine e che sono conformi alla sua regolamentazione, e comunicare per informazione agli altri Stati membri e alla Commissione tale elenco, nonche' le norme di organizzazione e di funzionamento dei mercati regolamentati in questione. Verra' parimenti comunicata qualunque modifica dell'elenco e delle suddette norme. La Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, almeno una volta l'anno, gli elenchi dei mercati regolamentati ed i relativi aggiornamenti. Anteriormente al 31 dicembre 1996 la Commissione presenta una relazione sulle informazioni ricevute e, se del caso, propone modifiche della definizione di mercati regolamentati ai fini della presente direttiva.