Art. 51
                     Riconoscimento dei mercati

  1.  La  CONSOB  iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo  48,  comma  2, i mercati regolamentati riconosciuti ai
sensi dell'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE.
  2.  La  CONSOB,  previa  stipula  di  accordi con le corrispondenti
autorita',  puo'  riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari,
diversi  da  quelli  inseriti  nella sezione prevista dal comma 1, al
fine di estenderne l'operativita' sul territorio della Repubblica.
  3.  Le  societa' di gestione che intendano chiedere ad autorita' di
Stati  extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti,
ne  danno  comunicazione  alla  CONSOB,  la quale rilascia il proprio
nulla  osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorita'
estere.
  4. La CONSOB accerta che le informazioni sugli strumenti finanziari
e  sugli  emittenti,  le  modalita'  di  formazione  dei  prezzi,  le
modalita'  di  liquidazione  dei contratti, le norme di vigilanza sui
mercati  e  sugli  intermediari  siano  equivalenti  a  quelli  della
normativa  vigente  in  Italia  e  comunque  in  grado  di assicurare
adeguata tutela degli investitori.
  5.  Le  imprese  di investimento e le banche nonche' i soggetti che
gestiscono  mercati  comunicano  alla  CONSOB,  nei casi e secondo le
modalita'  da  questa  stabilite,  la  realizzazione  di collegamenti
telematici con i mercati esteri.
 
          Nota all'articolo 51:
            - Il testo dell'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE  e'
          il seguente:
                                  Articolo 16
            Ai  fini del reciproco riconoscimento e dell'applicazione
          della presente direttiva, spetta a  ciascuno  Stato  membro
          compilare  l'elenco  dei mercati regolamentari di cui e' lo
          Stato   d'origine   e   che   sono   conformi   alla    sua
          regolamentazione,  e comunicare per informazione agli altri
          Stati membri e alla Commissione  tale  elenco,  nonche'  le
          norme  di  organizzazione  e  di  funzionamento dei mercati
          regolamentati in  questione.  Verra'  parimenti  comunicata
          qualunque  modifica  dell'elenco e delle suddette norme. La
          Commissione  pubblica  nella   Gazzetta   Ufficiale   delle
          Comunita' europee, almeno una volta l'anno, gli elenchi dei
          mercati regolamentati ed i relativi aggiornamenti.
            Anteriormente al 31 dicembre 1996 la Commissione presenta
          una  relazione  sulle informazioni ricevute e, se del caso,
          propone   modifiche   della    definizione    di    mercati
          regolamentati ai fini della presente direttiva.